INT15152 – Francia. Normativa sul divieto di riposo settimanale in cabina. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti francese.

EUR15151 – Oggetto: Germania. Normativa sul salario minimo. Apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione U.E.

20 Maggio 2015

ASS15153 – Contributi agli investimenti 2014. Prime lettere per la concessione del beneficio come credito d’imposta.

21 Maggio 2015

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Roma, 20 Maggio 2015

INT15152
SM

Oggetto: Francia. Normativa sul divieto di riposo settimanale in cabina. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti francese.

A quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore, in Francia, della normativa che vieta agli autisti di effettuare il riposo settimanale ordinario all’interno della cabina del camion (art.15 della Legge n. 790 del 10 Luglio 2014 contro il dumping sociale – vedi la circolare Conftrasporto INT14247 dell’11 Luglio 2014), il Ministero dei Trasporti Francese ha reso disponibile (anche in lingue italiana) una sorte di vademecum in cui, sotto forma di F.A.Q, detta alcuni chiarimenti a proposito dell’applicazione della predetta normativa.

Dalle lettura delle risposte è possibile ricavare le seguenti conclusioni:
– Il divieto oggetto del provvedimento riguarda il riposo settimanale ordinario (almeno 45 h), mentre non si estende al riposo giornaliero e al riposo settimanale ridotto (almeno 24 h) che, pertanto, possono essere presi in cabina purché adeguatamente attrezzata (risposte 1.1 e 1.3);
– La violazione del divieto in esame, non comporta nessuna sanzione per il conducente. La sanzione è stata prevista soltanto nei confronti dell’impresa datoriale, per il fatto di non aver vigilato affinché l’organizzazione del lavoro dei conducenti fosse conforme alle disposizioni sul diritto al riposo settimanale, come prescritto dall’art. 10.2 del Regolamento 561/2006. La sanzione, ricordiamo, consiste in una multa di 30.000 € e in un anno di reclusione (risposte 1.2 e 2.7).
– La normativa si applica a prescindere dalla nazionalità del conducente, del datore di lavoro e del Paese di immatricolazione del veicolo, ed include anche i mezzi  immatricolati in Paesi extra U.E soggetti all’accordo AETR. Non si applica, invece, ai padroncini e ai veicoli di massa fino a 3,5 ton in quanto non soggetti alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo (risposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Sarebbe applicabile – precisa la risposta 2.5- a chi organizza il lavoro dei padroncini, qualora agisca come datore di lavoro nei confronti di altri conducenti.
– Particolarmente interessanti appaiono i paragrafi dedicati alle modalità di accertamento della violazione. In particolare, viene chiarito che:
• La violazione del divieto di riposo settimanale in cabina può essere accertata soltanto in “flagranza” del fatto e, quindi, nel caso in cui all’atto di un controllo su strada, venga appurato che un autista si trova sul mezzo nonostante, in quel momento, avrebbe dovuto effettuare un periodo di riposo settimanale ordinario. In tal caso, la risposta 3.3 evidenzia che “la sua presenza (n.d.r. del conducente) a bordo del veicolo costituisce da sola un elemento materiale per constatare che non effettua il riposo all’esterno del veicolo…”. Questa conclusione viene suffragata anche dalle risposte ai numeri 2.8 e 3.4, in cui viene affermato che i controlli su strada non possono verificare le condizioni in cui è stato preso il riposo settimanale ordinario nel 28 giorni precedenti il controllo;
• L’accertamento di una singola violazione non comporta in automatico l’applicazione, nei confronti dell’impresa datoriale, delle pesanti sanzioni previste dalla normativa, ma rappresenta soltanto un indizio. Infatti, nella risposta 4.1 si legge che “una constatazione isolata di effettuazione del riposo settimanale normale a bordo del veicolo da parte del conducente non sembra sufficiente, in mancanza di altri elementi, per considerare che si possa configurare l’illecito punito dall’art.15 della Legge 10 Luglio 2014 (per errore, nelle F.A.Q viene indicato il 2015). Gli elementi di fatto raccolti in occasione dei controlli su strada potranno dare vita a ulteriori indagini sulle imprese che hanno alle loro dipendenze i conducenti in oggetto”. Pertanto, tenuto conto che l’onere della prova è a carico dell’autorità francese incaricata delle indagini, il presupposto per applicare la sanzione in esame è quello che, in più di un’occasione, i conducenti della stessa impresa siano stati sorpresi ad effettuare il riposo settimanale ordinario sul camion: infatti, “è soprattutto il reiterarsi di queste constatazioni sui luoghi di stazionamento che potrà condurre, al termine di eventuali indagini complementari, a stabilire l’intenzione delittuosa relativamente all’organizzazione del lavoro” (risposta 4.3).
• Quindi, di fronte a ripetute violazioni della normativa in esame da parte della stessa impresa, spetta al giudice il compito di applicare la sanzione, al termine di un procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa, in cui quest’ultima potrà fornire delle prove a discarico (risposte 3.6 e 4.2). La risposta 4.3 chiarisce che non è stato previsto un elenco di documenti giustificativi che provino lo svolgimento del riposo settimanale  all’esterno della cabina. E consigliabile che il datore di lavoro fornisca istruzioni appropriate al suo autista sul divieto in esame, verificandone con regolarità il rispetto (risposta 4.5).
• La risposta 5.1 specifica che il riposo settimanale ordinario deve essere preso in alloggi che garantiscano condizioni di igiene e comfort adeguate ai conducenti  (le caratteristiche degli alloggi sono riportate negli articoli  da R 4228-26 a R.4228-34 del codice del lavoro francese). Non rispetta il divieto di riposo settimanale ordinario in cabina, il datore di lavoro che si limiti ad imporre al conducente di fermare il veicolo su una zona stradale, “indipendentemente dalle condizioni di accesso e del livello di attrezzatura perché, così facendo, i conducenti avrebbero a disposizione solo il veicolo per dormire”.
• L’esigenza di dover sorvegliare il veicolo, non esonera il conducente dal divieto in esame visto che a quest’ultimo, durante il riposo, non può essere affidato alcun compito o attività da parte del suo datore di lavoro. Spetta all’impresa il compito di prevedere le condizioni di sicurezza dei veicoli in sosta e del loro carico, compresi quelli pericolosi, durante i periodi di riposo dei suoi autisti.

Il testo delle F.A.Q del Ministero dei Trasporti francese, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

INT15152

FAQ Ministero