INT14387 – Germania. Riflessi sull’autotrasporto della nuova normativa sul salario minimo.

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23 Dicembre 2014
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23 Dicembre 2014

Roma, 23 Dicembre 2014

INT14387
SM

Oggetto: Germania. Riflessi sull’autotrasporto della nuova normativa sul salario minimo.

Dal 1 Gennaio 2015, entrerà in vigore in Germania la nuova normativa sul salario minimo garantito, la quale prevede che chiunque lavori in quel Paese debba inderogabilmente percepire uno stipendio minimo di 8,50 lordi all’ora.

Questa normativa riguarda tutti i settori, ma rischia di avere un impatto pesante sulle imprese di autotrasporto. Infatti, gli obblighi connessi alle nuove disposizioni riguardano certamente chi effettua attività di cabotaggio in Germania; inoltre, secondo quanto sostenuto dall’IRU e da altre fonti informative (compreso, sembrerebbe, anche il Ministero Federale del Lavoro tedesco), essi interesserebbero anche chi effettua attività di trasporto internazionale da/per la Germania e, addirittura, chi semplicemente è in transito pur essendo diretto in altri Stati.

Quanto alle formalità da espletare, sempre dalle informazioni diffuse dall’IRU risulta che coloro che effettuino una delle predette attività di trasporto, prima di mettersi in viaggio, debbano comunicare alcune informazioni via fax alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, al numero 0049.(0) 221.964870, avvalendosi di un modello che si allega alla presenta nota. Tra le informazioni da trasmettere, troviamo le seguenti:
– nome, cognome e data di nascita del conducente che esegue il trasporto;
– inizio e durata prevista dell’attività di autotrasporto in Germania;
– luogo dove viene conservata la documentazione sul rispetto del salario minimo;
– alla prima registrazione, una certificazione che l’autista deve fornire a richiesta che assicura il pagamento del salario minimo.

Il documento va redatto in lingua tedesca e può contenere l’elenco delle operazioni fino ad un massimo di 6 mesi; una volta trasmessa, non è obbligatorio comunicare eventuali modifiche alla pianificazione del trasporto.

Inoltre, entro 7 giorni dalla fine dell’attività di trasporto, il conducente deve registrare l’inizio, la durata e il termine delle ore lavorate in Germania; questo documento deve essere conservato per due anni in Germania oppure all’estero ma, in quest’ultimo caso, l’impresa deve aggiungere una dichiarazione in cui assicura che i documenti richiesti sono a disposizione della dogana, per gli eventuali controlli.

Le sanzioni previste sono molto gravi, tenuto conto che per il mancato invio delle informazioni sopra indicate si può arrivare fino a 30.000 € di multa mentre per il mancato rispetto del salario minimo è prevista una sanzione fino a 500.000 €!!.

Fin qui, vi abbiamo riportato le informazioni che è stato possibile reperire su internet. Tuttavia, vista l’assoluta delicatezza della questione, la Conftrasporto ha immediatamente interessato il Ministero dei Trasporti, chiedendo l’emanazione di una nota ufficiale che chiarisca con precisione l’ambito di applicazione della normativa (quindi, se è limitato al cabotaggio oppure se interessa anche il trasporto internazionale in generale – destino/transito) e le formalità da seguire per evitare di essere sanzionati. Torneremo quindi ad occuparci dell’argomento, non appena avremo delle novità.

E’ possibile reperire altre informazioni anche sul sito internet delle dogane tedesche http://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html

Il testo del modello da inviare via fax alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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Modello per salario minimo