
La settimana sindacale confederale – 11 giugno 2010
11 Giugno 2010
TRI10111 – Unico 2010. Rinvio al 6 Luglio del termine di versamento delle imposte. Comunicato stampa del Ministero dell’Economia.
14 Giugno 2010Roma, 14 giugno 2010
INT10110
MQ
Oggetto: Trasporti di cabotaggio. Nuova disciplina comunitaria. Sanzioni e controlli.
Sulla nuova disciplina comunitaria dei servizi di cabotaggio stradale delle merci, che com’è noto è entrata in vigore lo scorso 14 maggio (cfr. circolare INT10086 del 7 maggio 2010), è ora intervenuto il Ministero dell’Interno, che con propria circolare, prot. n. 300/A/8176/10/111/2/3, del 7 giugno 2010, illustra in particolare le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni del Regolamento UE 1072/2009 ed i controlli su strada che verranno effettuati per verificare la regolarità dei servizi di cabotaggio.
Relativamente alle sanzioni – che il Regolamento comunitario rinvia a quelle applicabili in materia di trasporto stradale all’interno di ciascun Stato – la nota ministeriale distingue:
a) tra quelle che integrano l’ipotesi dell’esercizio abusivo, previsto dall’articolo 26 della legge 298/74 (da solo o in concorso con il successivo articolo 46 – trasporto abusivo), come ad esempio il cabotaggio svolto da imprese con sede in Paesi i cui vettori non sono ammessi al cabotaggio (tutti i Paesi extra-UE ed anche Bulgaria e Romania sino al 31.12.2011). A tali sanzioni (amministrativa da 2.066 a 12.395 euro, più fermo del veicolo per tre mesi al vettore; amministrativa da 1.549 a 4.648 euro al committente) si aggiunge quella della confisca delle merce trasportata da vettore abusivo, previo sequestro su strada (ai sensi articoli 19 e 290 della legge 689/1981), prevista dall’articolo 7, coma 2 del Decreto 286/2005, quale corresponsabilità dei soggetti delle filiera, in attuazione della riforma dell’autotrasporto;
b) e quelle dei comportamenti che sono riconducibili alla sola violazione dell’articolo 46 della citata legge 298, quali ad esempio:
• cabotaggio svolto in mancanza della copia certificata conforme della Licenza Comunitaria e/o dell’originale dell’attestato di conducente in quanto mai conseguito nell’ipotesi di autista extracomunitario;
• effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio oltre il termine dei 7 giorni;
• superamento del numero di 3 viaggi di cabotaggio nel limite dei 7 giorni
• cabotaggio svolto da vettori ammessi che non possono provare il trasporto internazionale di entrata a carico e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbiano effettuato consecutivamente;
• svolgimento di servizi cabotaggi di transito superando il limite di tre giorni dall’entrata nello Stato, o i 7 giorni dallo scarico iniziale in altro Paese;
Circa i controlli, la circolare del Ministero dell’Interno fa presente chele violazioni potranno essere riscontrate “sia dall’esame della lettera di vettura internazionale CMR utilizzata nel corso del trasporto internazionale in entrata, sia da ogni altra documentazione connessa al trasporto ed alla merce o d ogni atto, fatto o documento dal quale, comunque risulti possibile accertare i comportamenti sopraindicati”. Le copie dei verbali di contestazione delle violazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al Prefetto competente, anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG Trasporto Stradale ed Intermodalità – Divisione 5, per il dovuto esame del fenomeno.
La circolare ministeriale è riportata nel link sottostante.
Cordiali saluti.
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