INP20025 – Oggetto: Sisma 2016-2017. Recupero contribuzione sospesa. Chiarimenti INPS e INAIL

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Roma, 17 Gennaio 2020

INP20025
SM

Oggetto: Sisma 2016-2017. Recupero contribuzione sospesa. Chiarimenti INPS e INAIL

Attraverso il messaggio n. 125, l’Inps ha differito al 31 Gennaio p.v (dal 15 Gennaio c.a) la scadenza per imprese e professionisti delle aree del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) colpite dal terremoto nel 2016 e nel 2017, per procedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero per la presentazione in via telematica delle domande di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi e il versamento dell’importo della prima rata, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le formalità collegate a questi versamenti sono contenute nel messaggio Inps n.78 del 13 gennaio u.s (l’Inail, a sua volta, lo scorso 14 gennaio ha emesso una nota dal contenuto pressoché identico), dove è stato evidenziato che, a proposito della rateizzazione dei versamenti, l’art. 8, comma 2 del decreto legge 123/2019 (convertito, con modifiche, dalla legge 156/2019) ha previsto un massimo di 120 rate mensili nel limite, tuttavia, del 40% degli importi dovuti.

Il riconoscimento della riduzione contributiva nella misura del 40% è subordinato al rispetto della normativa sugli aiuti “de minimis” e, limitatamente alla misura eccedente, alla previa dimostrazione – sulla base di apposita certificazione – del danno subito come conseguenza diretta del sisma. Detta limitazione, tuttavia, vale solo per la quota a carico del datore di lavoro; quella a carico del lavoratore, del collaboratore o dell’associato in partecipazione, non ricadendo nel “de minimis”, può essere invece fruita senza limiti.

Per il datore di lavoro, l’agevolazione contributiva inerente la quota a suo carico può essere riconosciuta soltanto all’esito della registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), diretta ad accertare la compatibilità dell’aiuto con i regolamenti comunitari in materia di concorrenza.

Peraltro, in attesa di tale registrazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché della predisposizione – da parte Inps –  del modulo telematico contenente l’istanza per la riduzione contributiva, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro/committente e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente/collaboratore autonomo, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante:

  • pagamento in unica soluzione entro il 31 gennaio p.v;
  • rateizzazione del debito fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il prossimo 31 gennaio.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, già in corso alla data dell’evento sismico.

Le domande di rateizzazione già presentate entro la scadenza del 15 ottobre 2019, dovranno comunque essere ritrasmesse in via telematica entro il 31 gennaio p.v.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00, e il versamento delle rate successive alla prima, dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza del piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione (a norma dell’art.  48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e ss. modifiche), sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017 ossia, per le aziende con dipendenti, sino al periodo di paga agosto 2017.

Quanto alle modalità di versamento per le aziende con dipendenti, il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità sottoindicate, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
DSOS PPNNNNNCCN964 mm/aaaa mm/aaaa

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, gli stessi dovranno essere eseguiti entro il 31 gennaio p.v.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N964” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.

Per le modalità di versamento inerenti le altre categorie di soggetti interessati, si rinvia alla lettura del messaggio INPS n. 78 del 13 gennaio u.s, e del messaggio Inail del 14 gennaio, allegati alla presente nota.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

INP20025

Messaggio INPS n.125

messaggio Inps n.78

Inail sisma 2016 2017 istruzioni operative