INP19070 – Oggetto: Inps. Novità nel flusso Uniemens legata al versamento dell’indennità di malattia.

Monday outlook – 04/03/2019

4 Marzo 2019

FIS19071 – Oggetto: Fisco. Definizione agevolata, provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

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4 Marzo 2019

FIS19071 – Oggetto: Fisco. Definizione agevolata, provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

4 Marzo 2019

Roma, 4 Marzo 2019

INP19070
SM

Oggetto: Inps. Novità nel flusso Uniemens legata al versamento dell’indennità di malattia.

Con il messaggio n.803 del 27 Febbraio u.s, l’Inps ha comunicato che a partire  dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens,  avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.

Detto elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:

  • “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro;
  • “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro  di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;
  • “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.

L’introduzione di questa novità – spiega L’Inps – è legata all’esigenza di conoscere il tipo di trattamento retributivo che viene percepito dal lavoratore in caso di malattia, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da quella individuale (se di miglior favore).

Cordiali saluti.

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INP19070

Messaggio INPS 803