INP18203 – Oggetto: Inps. Modalità di fruizione della legge 104/92 e del congedo straordinario di cui all’art. 42 c. 5 del d.lgs 151/2001

INP18202 – Oggetto: INPS. Richiesta dello sgravio contributivo per i contratti collettivi aziendali che prevedano misure di conciliazione lavoro/vita privata

5 Settembre 2018

Accordo ILVA. Alla fine la ragionevolezza ha avuto la meglio.

6 Settembre 2018

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6 Settembre 2018

Roma, 5 Settembre 2018

INP18203
SM

Oggetto: Inps. Modalità di fruizione della legge 104/92 e del congedo straordinario di cui all’art. 42 c. 5 del d.lgs 151/2001.

L’INPS, con messaggio n. 3114 del 7 Agosto u.s, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del d.llgs 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.

In particolare. l’Istituto ha precisato che i permessi previsti dalla predetta legge sono compatibili con il lavoro a turni, con il quale si intende “ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali “, compreso il lavoro festivo (domeniche incluse) e notturno.

Al riguardo, l’Inps ha evidenziato che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente quindi dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana, e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno di interesse. Pertanto, il beneficio può essere fruito sia in corrispondenza di un turno di lavoro domenicale sia nell’ambito di un lavoro notturno; proprio rispetto a quest’ultimo, l’Istituto ha precisato che sebbene tale lavoro si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno lavorativo per cui il permesso fruito in corrispondenza di detto turno va considerato pari ad un solo giorno.

Per quanto riguarda, invece, il part time, l’Istituto ha ribadito che i lavoratori a tempo parziale hanno gli stessi diritti di quelli a tempo pieno, ed il trattamento economico e normativo deve essere proporzionato all’orario di lavoro ridotto.

Infine, rispetto al cumulo tra congedo straordinario e i predetti permessi, l’Inps ha chiarito che possono essere cumulati senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Nel messaggio Inps (che si allega) vengono forniti degli esempi pratici per chiarire meglio tutti gli aspetti sopra citati, per cui se ne consiglia l’attenta lettura.

Cordiali saluti.

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INP18203

messaggio INPS n.3114