
LAV18008 – Oggetto: Dimissioni volontarie del lavoratore. Disponibile la nuova app. “Dimissioni volontarie”.
8 Gennaio 2018A21 , le tragedie stradali vanno prevenute e non “condannate” senza prove.
10 Gennaio 2018Roma, 8 Gennaio 2018
INP18009
SM
Oggetto: Inps. Istruzioni per i conguagli contributivi del 2017.
Con la circolare n. 1 del 3 Gennaio 2018, l’Inps ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio, relative all’anno 2017, ai fini della corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
La circolare si è soffermata sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del DM 7.10.1993;
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.);
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2017” (scadenza di pagamento 16/1/2018), anche con quella di competenza di “gennaio 2018” (scadenza di pagamento 16/2/2018), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
In merito agli elementi variabili della retribuzione (tra i quali rientrano i compensi per lavoro straordinario e le indennità di trasferta o misisone), l’Inps ha evidenziato che “ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore …. si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2017), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2018, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della Certificazione Unica 2018 e della dichiarazione 770/2018, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2017.”
L’Inps ha inoltre ribadito che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione, deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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