INP17064 – Oggetto: Rottamazione delle cartelle esattoriali e rilascio Documento Regolarità Contributiva (DURC)

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8 Marzo 2017

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10 Marzo 2017

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10 Marzo 2017

Roma, 8 Marzo 2017

INP17064
SM

Oggetto: Rottamazione delle cartelle esattoriali e rilascio Documento Regolarità Contributiva (DURC)

Con il messaggio n.824 del 24 Febbraio u.s, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito al rapporto tra il procedimento di rottamazione delle cartelle esattoriali ed il rilascio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC). La stessa cosa è stata fatta in seguito dall’Inail, con nota del 28 Febbraio u.s.

Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s), la rottamazione delle cartelle esattoriali è stata introdotta  dal decreto legge cd fiscale (decreto 193/2016 convertito con Legge 225/2016), e consiste nella possibilità di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione (con l’esclusione, quindi, delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali). Il pagamento avviene in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018; il 70% di quanto dovuto deve essere versato nel 2017, mentre il restante 30% nel 2018. Il procedimento prevede la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione di adesione con la quale gli interessati manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata; inoltre, entro il 31 maggio 2017, l’Agente della Riscossione deve comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Con il messaggio sopracitato, gli Istituti hanno chiarito che, ai fini del rilascio del DURC positivo, non basta la presentazione dell’istanza di adesione ma è necessario provvedere almeno al pagamento della prima rata; ciò in quanto è soltanto con il pagamento delle somme dovute, che il contribuente può ritenere definitivamente concluso ogni adempimento nei confronti degli enti impositori. Pertanto, in caso di rateazione, non è possibile ottenere il DURC positivo nel periodo che intercorre tra la presentazione dalla dichiarazione di adesione e il periodo che precede il pagamento della prima rata.

Il soggetto che non versa le rate stabilite o adempie in misura inferiore al dovuto oppure in ritardo, perde i benefici previsti.

Rispetto ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge suddetto, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.

I testi delle due note degli Istituti, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

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INP17064

Messaggio INPS 824

Circolare INAIL 4285