INP16155 – Oggetto: Inps. Esclusione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato per particolari patologie.

Firmati i decreti per il riparto delle risorse per l’autotrasporto e per l’attuazione delle misure a favore della formazione professionale.

10 Giugno 2016

INP16156 – Oggetto: INAIL. Bando ISI 2015. Pubblicazione elenchi cronologici.

10 Giugno 2016

Firmati i decreti per il riparto delle risorse per l’autotrasporto e per l’attuazione delle misure a favore della formazione professionale.

10 Giugno 2016

INP16156 – Oggetto: INAIL. Bando ISI 2015. Pubblicazione elenchi cronologici.

10 Giugno 2016

Roma, 10 Giugno 2016

INP16155
SM

Oggetto: Inps. Esclusione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato per particolari patologie.

Com’è noto, il decreto legislativo 151/2015 ed il successivo Decreto interministeriale 11 gennaio 2016, hanno previsto l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00), per i lavoratori subordinati del settore privato affetti da:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Al riguardo, attraverso la circolare n. 95 del 7 Giugno e l’annesso allegato, l’Inps ha fornito gli indirizzi operativi per l’applicazione di questa normativa, unitamente alle linee guida per l’individuazione delle patologie che fanno scattare l’esenzione in esame; esenzione che, sottolinea l’Istituto, riguarda i soli lavoratori con contratto di lavoro subordinato del settore privato, per cui sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione separata Inps.

In presenza delle casistiche evidenziate nelle linee guida, i medici dovranno:

  • valorizzare i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
  • nei casi residuali di certificati di malattia redatti in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento, allo scopo di escludere l’obbligo di reperibilità del lavoratore.

L’Istituto ha ricordato ai medici che, agendo in qualità di pubblici ufficiale, sono tenuti ad attestare la veridicità dei fatti nonché delle dichiarazioni ricevute, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali; è fatta comunque salva la facoltà dell’Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione, e sulla relativa congruità prognostica.

Per quanto riguarda i datori di lavoro, nel richiedere all’Istituto eventuali controlli medico legali nei confronti di lavoratori dipendenti assenti per malattia, dovranno escludere gli attestati telematici  che riportino valorizzati i  campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”. Peraltro, qualora il datore ritenesse necessarie delle verifiche rispetto a lavoratori che beneficino di questo esonero, potrà inviare una segnalazione alla Struttura Inps territorialmente competente mediante il canale di posta PEC istituzionale, la quale valuterà l’opportunità o meno del controllo richiesto, informandone successivamente il richiedente.

La nota dell’Inps e le linee guida, sono disponibili ai link sottoindicati.

Cordiali saluti

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INP16155

Circolare INPS

Linee guida