INP15300 – Cumulabilità congedo parentale a ore con altri riposi o permessi. Chiarimenti INPS.

INA15299 – Inail. Riduzione dei premi dovuti dalle imprese artigiane in regola con la sicurezza sul lavoro. Pubblicazione del decreto interministeriale (lavoro-finanze).

9 Novembre 2015

CIR15301 – Revisione della patente in caso di esaurimento del punteggio. Giurisdizione del giudice ordinario. Nota del Ministero dei Trasporti.

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9 Novembre 2015

Roma, 9 Novembre 2015

INP15300
SM

Oggetto: Cumulabilità congedo parentale a ore con altri riposi o permessi. Chiarimenti INPS.

L’INPS ha fornito alcune precisazioni sul divieto di cumulo del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi, disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.), durante la stessa giornata non può usufruire né di congedo parentale ad ore per altro figlio né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.), anche se richiesti per bambini differenti. Inoltre, il congedo parentale ad ore non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.

Il congedo parentale su base oraria è, invece, compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, se fruiti in modalità oraria. In questo modo l’Istituto ha rettificato l’orientamento espresso nella circolare n. 152/2015, par. 2.1 ultimo capoverso.  Al riguardo l’INPS ha redatto una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.

Tipo di congedo/permesso Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U) Non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U) Non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U) Non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, Legge 104/1992) Compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art.33, comma 6, Legge 104/1992) Compatibile

Infine, l’Istituto ha ricordato che in base all’art. 32, comma 1 ter, il divieto di cumulo in esame si applica quando la contrattazione  collettiva, anche di livello aziendale, non abbia disciplinato le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria; pertanto, detta contrattazione, compresa quella aziendale, può prevedere anche criteri di cumulabilità differenti.

Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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INP15300

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