INP15126 – Lavoro. T.F.R in busta paga. Istruzioni operative dell’Inps.

SIA15125 – Trasporto rifiuti. Istruzioni per la cancellazione delle imprese dal SISTRI.

27 Aprile 2015

NOR15127 – Trasferimento della tenuta dell’Albo alle motorizzazioni. Disciplina della fase transitoria. Accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

28 Aprile 2015

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28 Aprile 2015

Roma, 27 Aprile 2015

INP15126
SM

Oggetto: Lavoro. T.F.R in busta paga. Istruzioni operative dell’Inps.

Con la circolare n. 82 del 23 Aprile u.s, l’Inps ha dettato le istruzioni operative  per l’erogazione in busta paga della quota integrativa della retribuzione (quir, ovvero la quota mensile di Tfr), ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante l’apposita modulistica allegata al provvedimento attuativo della misura  (d.p.c.m. del 20 Febbraio 2015, n. 29 commentato con la circolare Conftrasporto LAV15099 del 24 Marzo u.s).

Tra le caratteristiche più importanti della quir, ricordiamo le seguenti:

– può essere richiesta dai lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, anche in caso di conferimento del Tfr maturando alla previdenza complementare;
– è pari alla quota maturanda di Tfr, determinata sulla base delle disposizioni dell’art. 2120 c.c, al netto del contributo dello 0,50% Ivs.
– l’opzione in favore della quir, una volta esercitata da parte del lavoratore, diventa irrevocabile fino al 30 Giugno 2018 o, se precedente, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
– dal punto di vista fiscale,  è assoggettata a tassazione ordinaria e non costituisce imponibile ai fini previdenziali.

Nel rimandare alla lettura della nota Inps (con una particolare attenzione, soprattutto per i datori di lavoro, alle istruzioni per esporre l’erogazione della quir in UniEmens), segnaliamo l’importante precisazione dell’Istituto a proposito della decorrenza della misura. Più precisamente:

– per i datori di lavoro che corrispondano la quir senza ricorrere al finanziamento assistito da garanzia, la misura decorre dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Tenuto conto che il d.p.c.m del 20 Febbraio 2015 è in vigore dal 3 Aprile u.s, il primo periodo di paga utile per la misura è quello di Maggio 2015. Quindi – conclude l’Inps a titolo di esempio –  i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, l’istanza per accedere alla misura dal 3 Aprile u.s e fino al 30 Aprile p.v, si vedranno liquidata la quir maturata con il periodo di paga di Maggio 2015, nell’ambito delle competenze retributive relative a quest’ultima mensilità.
– Diversamente, per i datori di lavoro che ricorrono al finanziamento assistito da garanzia, la decorrenza del beneficio scatta dal quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Per cui, il lavoratore che abbia presentato la richiesta lo scorso 24 Aprile, si vedrà erogata la quir a partire dalle competenze di Agosto 2015 (quir maturata nel mese di Maggio), sino a quelle di Settembre 2018 (quir maturata nel mese di Giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.

Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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INP15126

Nota INPS