INP14364 – Lavoro. Istruzioni Inps per fruire dello sgravio sui contratti di solidarietà istituiti dal decreto legge 34/2014.

LAV14363 – Lavoro. Derogabilità ai limiti quantitativi alla stipula dei contratti a termine, mediante la contrattazione di prossimità.

3 Dicembre 2014

FIS14365 – Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014.

3 Dicembre 2014

LAV14363 – Lavoro. Derogabilità ai limiti quantitativi alla stipula dei contratti a termine, mediante la contrattazione di prossimità.

3 Dicembre 2014

FIS14365 – Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014.

3 Dicembre 2014

Roma, 3 Dicembre 2014

INP14364
SM

Oggetto: Lavoro. Istruzioni Inps per fruire dello sgravio sui contratti di solidarietà istituiti dal decreto legge 34/2014.

Com’è noto, il decreto legge 34/2014 (convertito con Legge n. 78/2014 – vedi la circolare Conftrasporto LAV14177 del 20 Maggio u.s) ha previsto l’armonizzazione al 35% degli sgravi contributivi sui contratti di solidarietà difensivi, accompagnati da Cassa integrazione guadagni (Cigs)

L’Inps, con circolare n.153 del 2 Dicembre, ha dettato le istruzioni per richiedere l’incentivo, per il quale sono stati stanziati 15 mln di € per il 2014.

Possono accedere alla misura le imprese che, alla data del 21 Marzo 2014, hanno stipulato (o avevano già in corso) dei contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs (contratti, quindi, che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro per scongiurare licenziamenti), accompagnati da strumenti per migliorare la produttività o da un piano di investimenti per superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La misura dello sgravio è pari al 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, sulle retribuzioni erogate ai lavoratori interessati alla diminuzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%; esso spetta per periodi successivi al 21 Marzo  e  per l’intera durata del contratto di solidarietà (con il limite massimo di 24 mesi) ma, in questa prima fase, il periodo coperto dall’agevolazione va dal 21 Marzo alla scadenza del contratto di solidarietà e, comunque, non oltre il 31 Dicembre di quest’anno.

Le imprese interessate devono chiedere all’Inps l’autorizzazione allo sgravio, che verrà concessa dalla sede competente attribuendo alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, per fruirlo sull’UniEmens. Per la quota del mese di Dicembre 2014, i datori di lavoro devono esporre il codice causale “L929”; per il periodo Marzo – Novembre 2014, devono invece utilizzare il codice causale “L930”, e le operazioni di conguaglio andranno effettuate entro il 16 Marzo 2015 (3 mesi dalla pubblicazione della nota Inps in commento)

Infine, l’Inps ha precisato che gli importi contenuti nei decreti di ammissione e comunicati ai soggetti ammessi, costituiscono la misura massima dell’agevolazione; il recupero, invece, è limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante al datore, secondo le indicazioni contenute nella nota in commento.

La nota Inps è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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INP14364

Nota INPS