
FIS14172 – Istituzione codici tributo per versamento delle imposte sui redditi alla Regione Sicilia, dalle imprese fiscalmente domiciliate in altra Regione ma con stabilimenti in Sicilia.
15 Maggio 2014
COS14174 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto del mese Aprile 2014, determinati ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.
15 Maggio 2014Roma, 15 Maggio 2014
INP14173
SM
Oggetto: Alluvione provincia di Modena del gennaio 2014. Proroga sospensione versamento contributi previdenziali. Alluvione del Veneto periodo 30 gennaio -18 febbraio 2014. Sospensione versamento dei contributi previdenziali.
L’INPS, con la circolare n. 58 del 12 Maggio u.s, ha fornito le istruzioni operative in merito agli eventi alluvionali in oggetto, che hanno colpito la Provincia di Modena ed i territori del Veneto.
1. Territori colpiti dall’alluvione della Provincia di Modena
Per i soggetti colpiti dall’alluvione della Provincia di Modena, la Legge n. 50/2014 differisce al 31 ottobre 2014 il termine finale di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Per i soggetti residenti od aventi sede operativa nelle frazioni della città di Modena di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, la norma subordina il beneficio alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, dell’azienda ed alla successiva verifica del comune circa il nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente.
Restano valide le modalità di sospensione illustrate dall’INPS con circolare n. 26 del 14 febbraio 2014.
2. Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto
Il comma 1 bis del Decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito in Legge n. 50/2014, estende l’applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente, ai comuni della Regione Veneto che nel periodo 30 gennaio – 18 febbraio 2014 sono stati colpiti dall’alluvione, per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza (Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5-5-2014).
Per poter fruire della sospensione contributiva, alla data del 30 gennaio 2014 le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche devono avere la residenza, ovvero la sede operativa, nei suddetti comuni (riportati nell’allegato 1 bis della Legge 50/2014); devono, altresì, essere regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali con inizio attività antecedente al 30 gennaio 2014, ed essere operanti nelle zone colpite dall’evento. In questi territori, l’ammissione al beneficio è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, dell’azienda ed alla verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione dell’interessato.
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto della sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale compresa tra il 30 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.
Per poter usufruire della sospensione in esame, gli interessati dovranno presentare apposita domanda all’ Inps (potrà essere presentata un’unica domanda anche quando coinvolga diverse gestioni). L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
L’Istituto rinvia alla circolare n. 26 del 14 febbraio 2014, per i codici e le modalità di sospensione.
3. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012.
Per i finanziamenti contratti a seguito del sisma in questione (articolo 11, commi 7 e 7-bis, del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71), la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014 (comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013), può essere differita per un periodo non superiore a 2 anni, non ulteriormente prorogabile.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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