Roma, 10 Gennaio 2014
INP14023
SM
Oggetto: Benefici per assunzioni lavoratori ASpI. Istruzioni operative Inps
Con la circolare n.175 del 18 Dicembre scorso, l’Inps ha emanato le istruzioni operative che consentono la fruizione del beneficio introdotto dal D.L. 76/2013, conv. in legge 99/2013, per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, lavoratori percettori dell’indennità ASpI; iL citato provvedimento ha infatti previsto, oltre ad incentivi per l’assunzione di giovani, anche interventi per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori della predetta indennità.
Destinatari
La nuova misura incentivante interessa tutti i datori di lavoro, comprese le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
L’agevolazione è concessa con riferimento alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI, considerando fra questi anche coloro che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
Il beneficio è altresì concesso nel caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, al quale sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato. In tal caso, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti “DE MINIMIS” nel triennio di riferimento più avanti specificati, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto.
Beneficio
L’agevolazione, che è pari al 50% dell’importo dell’indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto, viene corrisposta sotto forma di contributo mensile per i soli periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Misura
Se la retribuzione copre l’intero mese, il beneficio viene erogato in misura intera; diversamente, in presenza di giornate non retribuite (ad es., per astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
In ogni caso, la somma a credito dell’azienda non potrà comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, ivi comprese anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Durata
Anche per quanto riguarda la durata, il beneficio non può comunque superare quella dell’indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore oggetto dell’assunzione. Tale durata va determinata con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e considerando la riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e l’ulteriore decurtazione del 15% prevista dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Il diritto alla percezione del contributo da parte dell’azienda cessa comunque dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per la pensione anticipata.
Condizioni accesso e dichiarazione “de minimis”.
L’agevolazione è concessa nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “DE MINIMIS”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 (allegato 2 della circolare ministeriale); a tal fine le imprese interessate dovranno trasmettere all’Inps apposita dichiarazione, attestante il rispetto di tali limiti su un periodo di tre anni, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000.
Tale dichiarazione deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile dall’assunzione/trasformazione del lavoratore, in quanto il codice di autorizzazione sulla posizione aziendale ai fini del conguaglio verrà rilasciato dall’Inps solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione, e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruitore dell’indennità ASpI.
Nella dichiarazione devono inoltre essere quantificati gli incentivi “DE MINIMIS” già fruiti nel triennio corrente alla data della richiesta. Tale triennio è considerato “mobile” in quanto, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell’agevolazione, l’importo dell’incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato ed individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione “DE MINIMIS”.
In ogni caso, per fruire correttamente dell’agevolazione, occorre:
• determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
• calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “DE MINIMIS”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
Cumulo con altri incentivi
L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.
La cumulabilità non è, invece, consentita con riferimento ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario (quali ad es. bonus lavoro ex D.L. 76/2013).
Istruzioni operative
Ai fini dell’agevolazione, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla Sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità (allegato 3 della circolare Inps). A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota dalla predetta sede Inps attraverso comunicazione all’azienda e all’intermediario autorizzato, utilizzando la medesima funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Tale comunicazione recherà in allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Per ciò che concerne i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, ai fini dell’esposizione nel flusso UniEmens delle quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, gli stessi dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ASpI” avente il significato di “incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L434” avente il significato di “conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
– con il codice “L435” avente il significato di “arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”.
Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro si trovino nelle condizioni di dover restituire importi non spettanti, gli stessi dovranno valorizzare, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
– nell’ elemento <CausaleADebito> inseriranno il codice causale “M303” avente il significato di “Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
– nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Il testo della circolare Inps è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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