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29 Ottobre 2013Roma, 29 Ottobre 2013
INP13310
SM
Oggetto: Inps. Modalità di rimborso della contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia, per periodi precedenti al 1 Maggio 2011.
Con la manovra economica del 2011 (decreto legge 98/2011 convertito con Legge 111/2011), a partire dal 1 Maggio 2011, il Governo ha imposto ai datori di lavoro di versare all’Inps la contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia, per i trattamenti economici corrisposti ai lavoratori sulla base di una disposizione di Legge o del C.C.N.L.
Per i trattamenti di malattia corrisposti per periodi precedenti al 1 Maggio 2011, la suddetta norma esonerava i datori dall’obbligo di versare la contribuzione all’Inps, stabilendo comunque che i contributi eventualmente versati all’Istituto non erano rimborsabili. Quest’ultima disposizione, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con Sentenza n. 82 del 9 Maggio 2013, per cui i datori di lavoro possono ora chiedere il rimborso della suddetta contribuzione, nei limiti del termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c. (10 anni). A questo proposito l’Inps, con il messaggio n. 17197 del 25 Ottobre u.s, ha stabilito che i datori di lavoro interessati devono trasmettere un’apposita istanza in cui specificare: la normativa (di Legge o del C.C.N.L) in base alla quale hanno corrisposto il trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia; gli importi dettagliati delle somme versate a titolo di contribuzione di malattia ed i periodi a cui si riferiscono i versamenti (antecedenti, come detto, al 1 Maggio 2011).
La domanda deve essere veicolata in via telematica mediante il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni” presente in “versamenti F24”. Le Sedi Inps competenti, appurato il diritto al rimborso, provvederanno a quantificarlo .
Il testo del messaggio Inps è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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