

Roma, 11 Dicembre 2012
INP12319
SM
Oggetto. Apprendistato. Nuovi chiarimenti dell’Inps.
Facciamo seguito alla precedente comunicazione Conftrasporto del 12 Novembre 2012 (INP12295), sugli incentivi per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016 dalle aziende che occupino fino a 9 dipendenti, per informarvi che l’Inps è tornata ad occuparsi dell’argomento con il messaggio n. 20123 del 6 Dicembre scorso. Tale incentivo, ricordiamo, consiste nello sgravio totale dei contributi per i primi tre anni di contratto, mentre per quelli successivi al terzo resta confermata l’aliquota del 10% fino alla scadenza del rapporto lavorativo con l’apprendista.
Com’è noto, questo sgravio viene concesso in conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE 998/2006, la quale, per il settore dell’autotrasporto, prevede un limite di 100.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari. La nota in esame, dopo essersi occupata degli aspetti prevalentemente tecnici legati alla compilazione della dichiarazione “de minimis” allegata alla circolare Inps 128/2012 (sui quali si rinvia alla lettura della nota medesima), ha fornito alcuni chiarimenti importanti:
– sulla trasmissione all’Inps della suddetta dichiarazione, che deve avvenire nel più breve tempo possibile dall’assunzione del lavoratore, poiché l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà soltanto dopo l’acquisizione della dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) di assunzione dell’apprendista.
– Sui criteri di calcolo del limite “de minimis”. Dopo aver evidenziato che il beneficio connesso alla assunzione degli apprendisti non deve comportare il superamento del limite dei 100.000 € nel triennio, l’Inps ha affermato che l’impresa è chiamata a tal fine:
1. a determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo contratto di apprendistato agevolato. Quindi, essa deve individuare i due esercizi finanziari precedenti a quello dell’inserimento in organico dell’apprendista, a prescindere dal periodo del’anno in cui ciò è avvenuto. Pertanto, prosegue la nota, se l’assunzione avviene il 15.3.2013, dovranno dichiararsi gli aiuti de minimis fruiti negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.
2. A calcolare il limite, sommando tutti gli importi de minimis ricevuti nel triennio di riferimento, compreso quello legato all’apprendistato.
3. A verificare che lo sgravio concesso per l’apprendistato, non faccia superare i limiti del de minimis.
L’aiuto di stato si considera concesso all’impresa nel momento in cui, secondo la normativa interna che lo ha istituito, quest’ultima matura il diritto giuridico di ricevere l’aiuto. Sono quindi irrilevanti sia il momento di presentazione della domanda sia quello dell’effettiva concessione dell’aiuto, ma piuttosto rileva la decisione definitiva che stabilisce il diritto di ricevere l’aiuto.
Per lo sgravio legato all’apprendistato, il diritto a ricevere l’aiuto sorge al momento dell’assunzione, la quale, pertanto, integra la condizione per fruire della misura ai sensi della Legge 183/2011.
L’impresa deve quantificare e dichiarare l’aiuto, calcolato in percentuale degli oneri previdenziali stimati per tutto il triennio di agevolazione. L’ammontare del beneficio da indicare sarà, quindi, pari all’importo della contribuzione non versata a seguito dell’incentivo in esame che, per le aziende che occupano fino a 9 addetti, è pari all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo anno ed al 10% per il terzo anno.
Il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps eventuali variazioni negli importi fruiti nel limite del de minimis.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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