

Roma, 12 Novembre 2012
INP12295
SM
Oggetto: Apprendistato. Agevolazioni contributive.
Com’è noto, il decreto legislativo n. 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato, sul quale vedi la circolare Conftrasporto LAV11204 del 12 Ottobre 2011) ha apportato significative modifiche alla precedente disciplina in materia.
Successivamente, la legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto, all’articolo 22, lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti.
La recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) e, da ultima, la legge n. 134/2012, recanti misure urgenti per la crescita, hanno ulteriormente modificato alcuni aspetti di tale istituto contrattuale.
L’Inps ha ora emanato una circolare riassuntiva della disciplina dell’apprendistato, evidenziando anche tutti gli aspetti normativi già riassunti in precedenti note informative emanate dal Settore Lavoro.
Tutela previdenziale e contribuzione
Sul piano previdenziale, gli apprendisti hanno diritto alle seguenti prestazioni:
-IVS;
-malattia;
-maternità;
-assegno per il nucleo familiare;
-assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Per quanto attiene alla contribuzione, si ricorda che, in via generale, le misure sono del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico dell’apprendista. Tuttavia, dal 1 gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (che ha previsto, anche per gli apprendisti, l’applicazione dell’ASpI – Assicurazione sociale per l’impiego), la contribuzione a carico del datore di lavoro subirà l’aumento dell’ 1,61% relativo alla nuova forma assicurativa.
Regime sanzionatorio.
Viene confermato il regime sanzionatorio relativo alla mancata erogazione della formazione per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, qualora sia stata tale da impedire la realizzazione delle finalità formative. In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Agevolazioni contributive apprendistato per lavoratori in mobilità
Il decreto legislativo 167/2011, all’art. 7, prevede la possibilità di qualificazione o riqualificazione professionale anche per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
In questi casi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari – per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione – al 10%; potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Pertanto, l’aliquota complessiva da versare sarà pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dell’apprendista). limitatamente al periodo di vigenza dell’agevolazione.
Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma, la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena, mentre quella dovuta dal lavoratore sarà del 5,84% per tutta la durata del contratto.
Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a sostegno delle tre tipologie di apprendistato, si applicherà, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il relativo regime contributivo.
Diversamente, trova applicazione la particolare disciplina di cui all’articolo 7, c. 4 del TU e il regime contributivo di cui alla legge n. 223/1991, se il datore di lavoro e il lavoratore hanno inserito nell’originario contratto – espressamente e per iscritto – la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.
L’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato – previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4, L.223/1991 – devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore.
Abrogazioni
Si segnala in particolare che, con l’abrogazione dell’articolo 22 della legge n. 56/1987, viene meno l’agevolazione prevista per l’assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, oppure di attestato di qualifica acquisito a seguito di un corso di formazione professionale promosso dalla Regione (art.14, legge n. 845/1978). Conseguentemente, gli avviamenti al lavoro effettuati a decorrere dal 25/10/2011 in relazione a tali soggetti, non beneficeranno più della predetta misura incentivante.
Beneficio contributivo per prosecuzione rapporto apprendistato
La nuova normativa ha mantenuto il particolare incentivo connesso al mantenimento in servizio dell’apprendista, con la previsione che il regime contributivo agevolato sia mantenuto per 12 mesi dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivi alla fine del periodo di formazione.
Tale incentivo non trova applicazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità.
Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
La legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha previsto un particolare incentivo per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2016, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove: si tratta dello sgravio totale dei contributi a loro carico, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre per quelli successivi al terzo resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Sono esclusi dallo sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex articolo 7, c. 4 del D.lgs. n. 167/2011, secondo il regime contributivo sopra ricordato. In ogni caso, a decorrere dal periodo contributivo “ gennaio 2013”, resterà escluso dalla misura agevolata il contributo dell’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
La concessione dello sgravio contributivo deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti ” de minimis ” di cui al Regolamento CE n. 998/2006. (si ricorda che per il settore del trasporto su strada, l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari).
Ai fini dell’agevolazione contributiva, le imprese interessate dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione (allegato n. 4 alla circ. Inps n. 128/2012), nella quale si attesta che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali, eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis” (per l’autotrasporto, 100.000 € nel triennio). La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Il triennio è mobile nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito dell’agevolazione, l’importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”.
Per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell’arco temporale previsto dalla norma (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016).
Ai fini del computo, si ricorda che vanno esclusi:
– gli apprendisti;
– i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
– i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
– i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore.
Si osserva, altresì, che:
– ai fini del beneficio, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata;
– lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.
Il particolare sgravio contributivo oltre che al rispetto del “de minimis”, è subordinato anche alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, ovvero, l’agevolazione opera per i primi tre anni di contratto (36 mesi).
Dal trentasettesimo mese, quindi, perdurando il rapporto di apprendistato, i soggetti interessati saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella misura ordinaria del rapporto di apprendistato.
Il testo della circolare Inps è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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