Infrazioni in materia di cronotachigrafo.

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Responsabilit? del proprietario del veicolo. Sentenza della Cassazione.

Riportiamo una Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Ia 18/09/2006 n?20110) in materia di infrazioni commesse dal conducente durante l’utilizzo del cronotachigrafo, che rischia di aggravare il quadro sanzionatorio nei confronti delle imprese titolari dei veicoli; infatti, in alcune espressioni utilizzate dalla Corte sembrerebbe profilarsi una responsabilit? di queste ultime, punibile ai sensi dell’art. 179, comma 3 del c.ds, per fatti commessi dal conducente nel corso del viaggio (es, per il mancato inserimento del foglio di registrazione nell’apparecchio analogico) sui quali non hanno la bench? minima possibilit? di controllo.

La vicenda nasce da un verbale della Polizia Stradale di Ancona, con il quale l’impresa proprietaria era stata considerata responsabile secondo la norma sopra citata del codice della strada (che ricordiamo, prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di 713 ? ad un massimo di 2853 ?), in quanto l’autista aveva dimenticato di inserire il foglio di registrazione nel cronotachigrafo. Contro questo verbale, l’azienda ricorreva davanti al G.d.P di Ancona chiedendone l’annullamento, visto che i fatti contestati erano riconducibili esclusivamente al comportamento doloso e/o colposo del conducente. Il G.d.p. tuttavia rigettava il Ricorso, costringendo il ricorrente ad avanzare le sue richieste davanti alla Corte di Cassazione; questo Giudice si ? pronunciato lo scorso mese di Settembre con la Sentenza in commento in cui, nel respingere il Ricorso del proprietario, ha affermato alcuni concetti che appaiono penalizzanti per le imprese.

La Corte sostiene che ?il proprietario del veicolo ? responsabile della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, essendo egli tenuto al controllo dell’esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocit? al momento dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di aver fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessit? di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare?.

Da questa prima affermazione, sono due le conseguenze che si delineano per le imprese:
1. prima che il veicolo esca dalla sede dell’azienda, questa ? obbligata a verificare il corretto funzionamento del cronotachigrafo. Cos? facendo, di fronte ad un verbale emesso per la violazione dell’art. 179, comma 3 del c.d.s provocata, ad esempio, da un guasto dell’apparecchio di controllo, l’impresa pu? evitare la relativa sanzione esibendo davanti al Prefetto (o al g.d.p) un foglio controfirmato dall’autista e da persona dell’azienda addetta alla manutenzione del tachigrafo, dove risulti che al momento di mettersi in viaggio l’apparecchio funzionava regolarmente.
2. Se il conducente non ha inserito il foglio di registrazione (o non lo ha sostituito, al termine delle 24 ore di utilizzo), impedendo cos? il corretto funzionamento del tachigrafo, l’impresa viene considerata responsabile sempre a norma dell’art. 179, comma 3 del c.d.s; questa responsabilit?, per la Corte, sussiste nonostante l’azienda dimostri di aver dotato l’autista di un numero sufficiente di dischi, e di aver istruito quest’ultimo circa l’inserimento del foglio (o della smart card, per gli apparecchi digitali) prima di mettersi in viaggio. Si tratta di un orientamento particolarmente insidioso per le imprese, visto che questa responsabilit? si avrebbe anche ? come gi? detto – in presenza di istruzioni specifiche sul comportamento corretto da tenere, impartite all’autista .

L’impresa ? prosegue la Corte ? pu? liberarsi da questa responsabilit?, soltanto dimostrando la cd ?ignoranza incolpevole?: in pratica, questa deve provare di aver fatto uso dell’ordinaria diligenza, ?consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione?. Si capisce che si tratta di una dimostrazione molto difficile da offrire specialmente per le imprese con una flotta consistente di veicoli, e per quelle che svolgono trasporti a medio/lungo raggio, i cui mezzi fanno ritorno alla base parecchi giorni dopo la partenza; soprattutto per queste imprese, le conclusioni della Corte rischiano di tramutarsi in una vera e propria ?responsabilit? oggettiva?, visto che per esse ? materialmente impossibile porre in essere quel ?preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione?. Tenuto conto di ci?, le uniche possibilit? a disposizione di queste aziende sono legate alla dimostrazione in giudizio di una serie di fatti, quali:
– la consegna a ciascun autista di una documentazione in doppia copia (di cui una viene firmata per ricevuta e restituita all’impresa), che riepiloghi le modalit? di funzionamento dell’apparecchio e le sanzioni applicabili nei confronti del medesimo e dell’impresa, in caso di errori commessi nell’utilizzo;
– come detto poc’anzi, l’attestazione firmata dall’autista e da persona dell’azienda addetta alla manutenzione dell’apparecchio di controllo, in cui venga dato atto della verifica del regolare funzionamento del tachigrafo, condotta prima dell’inizio del viaggio;
– la frequenza, da parte dei conducenti, di corsi tenuti da soggetti qualificati, nei quali siano state impartite loro le formalit? da seguire per il corretto utilizzo del tachigrafo.
Tutte queste circostanze, unite all’oggettiva impossibilit? per l’impresa di controllare il mezzo che, al momento dell’accertamento della violazione, si trovava fuori sede da alcuni giorni, dovrebbero essere sufficienti a dimostrare la diligenza dell’azienda nel pretendere dai suoi autisti il rispetto delle regole e, quindi, la sua incolpevolezza.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto