
Colle del Monginevro
7 Gennaio 2004
Il CUNA chiede l’intervento dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la questione Parmalat
8 Gennaio 2004Conferma delle disposizioni di riduzione premi in favore dell’autotrasporto
L’INAIL, con le istruzioni relative all’autoliquidazione 2003-2004, pubblicate sul proprio sito informativo, conferma, anche per quest’anno, la riduzione del 25% di quanto dovuto dalle imprese di autotrasporto in conto terzi relativamente agli addetti alla guida dei veicoli, a saldo del premio relativo all’anno 2003 e della rata di premio anticipato per l’anno 2004.
Si coglie l’occasione per ricordare quanto segue a proposito della presentazione delle denunce e del versamento dei premi per l’intero personale assicurato alle dipendenze dell’impresa.
Il datore di lavoro, entro il 16 febbraio 2004, deve provvedere, in sede di autoliquidazione del premio INAIL, ai seguenti adempimenti:
– denunciare, per ogni posizione assicurativa di sua competenza, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nel corso dell’anno precedente;
– determinare, sulla base delle retribuzioni denunciate, l’importo della regolazione del premio per l’anno precedente e calcolare, sulla base delle stesse retribuzioni e degli elementi comunicati dall’INAIL, l’importo della rata anticipata per l’anno in corso
– provvedere, con un unico versamento, al pagamento del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione e di rata calcolati per ciascuna posizione assicurativa.
Le dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse via telematica o inviate tramite supporto magnetico, possono essere presentate entro il 16 marzo 2004, ferma restando la scadenza dei pagamenti al 16 febbraio p.v.
Si ricorda, inoltre, che il datore di lavoro pu? usufruire della rateazione in quattro rate del premio da liquidare, manifestando la volont? di avvalersi di tale beneficio, barrando la casella SI (campo 89 del modello per la dichiarazione delle retribuzioni).
La prima rata dovr? essere versata il 16 febbraio e per il calcolo dei versamenti successivi al primo, da versare entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre, coloro che usufruiranno della predetta agevolazione, dovranno applicare in via provvisoria, gli interessi in misura pari al tasso legale in vigore alla data del versamento.
Il tasso ufficiale, che verr? fissato successivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sar? comunicato dall’Istituto in tempo utile per le conseguenti operazioni di conguaglio.
Per agevolare l’espletamento di queste operazioni, l’INAIL mette a disposizione nel proprio sito (www.inail.it/assicurazione/assicurazione.htm) oltre alle istruzioni relative all’autoliquidazione, una ulteriore serie di servizi informatici quali:
– servizio di visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;
– servizio di Richiesta e Ricezione delle Basi di Calcolo in formato elettronico;
– servizio ALPI on Line, che consente, mediante collegamento diretto con il sito la compilazione delle denunce retributive ed al loro invio telematico.
Si fa riserva di tornare sull’argomento, qualora l’INAIL dovesse fornire ulteriori informazioni in materia.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


