
Pesi e dimensioni massimi permessi in Europa
9 Gennaio 2020
INT20015 – Oggetto: Austria. Limitazioni ai transiti nel Tirolo.
9 Gennaio 2020Roma, 9 Gennaio 2020
INA20014
SM
Oggetto: INAIL. Nuovo modello OT 23 per richiedere la riduzione del premio per prevenzione. Aggiornamento autoliquidazione 2019/2020.
L’INAIL ha rivisto il modello OT 23 (ex OT24) per l’anno 2020 e la relativa “Guida alla compilazione”, che sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto al link seguente: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html
In particolare le aziende che, durante il 2019, hanno effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, entro il 29 febbraio 2020 possono richiedere all’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Sempre entro la predetta data, a pena di inammissibilità, insieme alla domanda dovrà essere presentata anche la documentazione probante richiesta dall’Istituto, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.
Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).
Per le PAT attive da più di due anni, la riduzione è prevista nelle seguenti misure:
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Lavoratori – anno |
Riduzione % |
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Fino a 10 |
28 |
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Da 10,01 a 50 |
18 |
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Da 50,01 a 200 |
10 |
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Oltre 200 |
5 |
Per le PAT attive da meno di un biennio, l’agevolazione è pari all’8%.
Per poter accedere alla riduzione, è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a 100. Generalmente, per raggiungere questo punteggio è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli
L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi”, per cui è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
- possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.
E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L’INAIL, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunica all’azienda via PEC il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno di presentazione della domanda, ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.
Per quanto concerne, invece, l’autoliquidazione 2019/2020 (scadenza al 17 Febbraio 2020), segnaliamo che l’Istituto sta completando l’invio, a mezzo PEC, della “Comunicazione tasso applicabile 2020”, con gli elementi di calcolo del corrispondente tasso applicabile. Qualora l’impresa riscontrasse delle inesattezze, può presentare ricorso per via telematica alla sede territoriale scrivente, nel termine di 30 gg dal ricevimento della citata comunicazione.
Cordiali saluti.
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