INA18026 – Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2017/2018. Istruzioni diffuse dall’Istituto.

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Roma, 22 Gennaio 2018

INA18026
SM

Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2017/2018. Istruzioni diffuse dall’Istituto.

L’Inail ha reso disponibile sul proprio sito internet (www.inail.it) la guida all’autoliquidazione 2017/2018, prelevabile anche in allegato alla presente nota.

Entro il 16 Febbraio p.v, il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione), sulla base delle retribuzioni effettive dello scorso anno;
  • conteggiare il premio autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • pagare il premio di autoliquidazione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Entro il 28 febbraio deve essere presentata la dichiarazione delle retribuzioni telematica, unitamente all’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché alla domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti. La violazione dell’obbligo comporta la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del d.p.r. 1124/65).

In merito alla misura della riduzione prevista dalla Legge 147/2013 (art.1, comma 128), quella applicabile al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48%, mentre quella relativa al premio di rata 2018 è pari al 15,81%.

Ricordiamo che sono stati stabiliti criteri differenti per le polizze dipendenti e per le polizze artigiani, a seconda che le lavorazioni abbiano o meno avuto inizio da oltre un biennio.

Per le polizze dipendenti:

  • Lavorazioni iniziate da oltre un biennio (data precedente al 3 Gennaio 2016) – per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2014/2016 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM, ed è applicata automaticamente;
  • Lavorazioni iniziate da meno di un biennio (avviate dal 3 Gennaio 2016) – la riduzione opera per le imprese che dimostrino di rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) l’istanza di riduzione del tasso medio ex art. 20 MAT telematica, accettata dall’INAIL ed è applicata automaticamente.

Per le polizze artigiani:

  • Lavorazioni iniziate da oltre un biennio (data precedente al 3 Gennaio 2016) – per ogni voce (lavorazione) si confronta l’indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente, e l’indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM). La riduzione spetta se l’IGA è inferiore o pari all’IGM;
  • lavorazioni iniziate da meno di un biennio (avviate dal 3 Gennaio 2016). La riduzione, si applica soltanto alle imprese che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza I/P legge 147/2013, tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’INAIL.

Sempre per quanto riguarda le imprese artigiane, è operativa la specifica riduzione del premio legata al rispetto delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, prevista dall’art.1, commi 780 – 781 della Legge 296/2006. In merito alla regolazione 2017, questa riduzione:

  • ammonta al 7,22% (vedi nota Conftrasporto INA17262 del 22 Novembre u.s);
  • opera a favore delle imprese che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente alla richiesta di ammissione al beneficio (biennio 2015/2016), siano in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal T.U sulla sicurezza sul lavoro (D.lgvo 81/2008), ed abbiano chiesto  l’ammissione allo sgravio nella dichiarazione delle retribuzione 2016 (inviata entro il 28 Febbraio 2017), barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781“.

In ordine alla regolazione 2018, la riduzione opererà nell’ambito dell’autoliquidazione 2018/2019 per quelle imprese artigiane che, nella dichiarazione delle retribuzioni 2017 (da presentare entro il 28 Febbraio p.v), avranno barrato la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781“.

Ricordiamo infine che il premio da autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 Febbraio p.v versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 16 Maggio, 20 Agosto e 16 Novembre 2018, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per il 2017 (pari allo 0,68%).

Il testo della guida all’autoliquidazione 2017/2018, è disponibile in allegato alla circolare. Ulteriore documentazione, con l’accesso ai servizi on line messi a disposizione dall’Istituto, sono disponibili al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html

Cordiali saluti

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INA18026

INAIL – Guida autoliquidazione