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INA15101
SM
Oggetto: Inail. Assoggettamento del socio amministratore unico all’obbligo di assicurazione.
L’Inail, con la nota n. 1501/15, in risposta ad un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha chiarito che il socio amministratore unico di una società con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il fatto di svolgere un’attività lavorativa in favore dell’azienda con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità.
Secondo l’Inail, il rapporto che lega la società al socio amministratore unico rientra nell’ambito della “dipendenza funzionale” che fa scattare l’obbligo assicurativo in esame; a tal fine, l’Istituto richiama una Sentenza della Corte di Cassazione del 1981 (n. 2533), affermando che la dipendenza funzionale “…non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti…”.
Quindi, la dipendenza funzionale non richiede un legame tra datore di lavoro e lavoratore di natura subordinata, ma si manifesta nel mero svolgimento di un’attività manuale (tra quelle indicate nell’oggetto sociale) o meno (prestazioni amministrative tipiche della figura dell’amministratore unico), per il conseguimento dello scopo sociale con gli strumenti messi a disposizione dalla società.
Ci riserviamo di pubblicare il testo della nota, una volta che l’Inail lo avrà reso disponibile al pubblico.
Cordiali saluti.
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