INA14126 – Inail. Minimali di retribuzione imponibile giornaliera, validi per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2014.

TRI14125 – Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento.

31 Marzo 2014

TRI14127 – IVA. Operazioni commerciali con altri Paesi membri dell’Unione europea. Nuova modalità di iscrizione al VIES.

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31 Marzo 2014

Roma, 31 Marzo 2014

INA14126
SM

Oggetto: Inail. Minimali di retribuzione imponibile giornaliera, validi per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2014.

Con la circolare n. 21 del 27 Marzo 2014, l’Inail ha fissato i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2014.

Di seguito, illustriamo alcune delle fattispecie analizzate nella nota Inail, rinviando alla sua lettura per gli ulteriori approfondimenti.

Generalità dei lavoratori dipendenti.
Il nuovo minimale di retribuzione, che tiene conto della variazione ISTAT (pari per il 2013 all’1,1%), ammonta a 47,58 €, mentre la misura del minimale rapportato a mese ammonta ad €. 1237,08 €.

Lavoratori part time.
Per questi lavoratori, la retribuzione oraria da prendere a riferimento è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.
La retribuzione oraria minimale si ottiene nel seguente modo:
– si moltiplica il minimale giornaliero “generale” per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale, che devono essere sempre pari a 6 anche se l’orario è distribuito in 5 giorni settimanali;
– l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.

A sua volta, la retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annuale tabellare prevista dal ccnl, per le ore stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. Detta retribuzione include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc..

Effettuati questi calcoli, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minima e la tabellare, e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Dirigenti.
La base imponibile è data dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita; l’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 gg lavorativi. Per i dirigenti part time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro part time. Pertanto, dal 1 Luglio 2013 l’imponibile è il seguente:

Dal 1 Luglio 2013
Retribuzione convenzionale Oraria 12,37  €
Giornaliera 98,94 €
Mensile 2473,58 €

Retribuzione di ragguaglio.
Si applica, tra gli altri, ai familiari, soci ed associati senza retribuzione fissa (a meno che, per questi soggetti non siano stati stabiliti dei premi speciali unitari – es gli artigiani). La retribuzione di ragguaglio dall’1.7.2013, è pari a :
– importo giornaliero: 53,28 €;
– importo mensile : 1331,93 €

Lavoratori parasubordinati.
La base imponibile è data dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Tenuto conto che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni) al fine di confrontare il minimale ed il massimale con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante dal confronto va, poi, moltiplicato per detti mesi, o frazioni di mesi di durata del rapporto.
Dal 1 Luglio 2013, i valori da prendere in considerazione per questi calcoli, sono i seguenti:
– minimale mensile: 1331,93 €;
– massimale mensile: 2473,58 €.

Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano, per i quali sono dovuti premi speciali unitari.
Per questi soggetti, quando sono dovuti i premi speciali unitari, il reddito imponibile giornaliero è pari a 47,58 € mentre quello annuale ammonta a 14.274,00 €. I premi minimi annuali a persona per ciascuna delle classi di rischio della gestione artigiani sono riportati nella nota Inail, a cui si rinvia per gli approfondimenti.

Il testo della nota Inail del 27 Marzo con uno stralcio degli allegati (6 e 7), sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

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INA14126

Circolare INAIL

Allegati circolare INAIL