INA13052 – INAIL. Denuncia/comunicazione di infortunio telematica. Nuovo modello unificato

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Roma, 21 febbraio 2013

INA13052
MQ-SLM

Oggetto: INAIL. Denuncia/comunicazione di infortunio telematica. Nuovo modello unificato

Si informa che dal 1° luglio 2013 l’invio telematico della nuova denuncia di infortunio sul lavoro sarà obbligatorio per tutti i datori di lavoro titolari di posizione assicurative presso l’INAIL, nonché per i privati cittadini in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori occasionali di tipo accessorio.
L’assolvimento di tale obbligo, che riguarda anche le imprese di autotrasporto, concerne gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni e si inserisce in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico sia del datore di lavoro che dell’azione amministrativa.
Il nuovo modello unificato, presentato dall’Istituto con Nota Direzione Centrale Prestazioni del 22.1.2013, è accessibile dal Portale INAIL (Punto Cliente) e mira a:
– consentire gradualmente l’utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i datori di lavoro e, ove possibile, anche con i lavoratori, acquisendo sistematicamente gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata dei datori di lavoro;
– ottenere direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia il rapporto assicurativo (tipo polizza e voce di tariffa), sia l’utilizzo di nuove tipologie contrattuali (ad esempio infortuni occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio);
– introdurre in fase di denuncia il concetto di “unità produttiva”, quale sede di lavoro abituale del lavoratore;
– acquisire informazioni sugli infortuni per verificarne la frequenza, in una ottica di studio e prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro (ad esempio, al fine di identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione);
– integrare le informazioni sul luogo dell’infortunio ed introdurre specifici indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto;
– prevedere la comunicazione del codice IBAN del datore di lavoro per l’accredito di rimborsi di somme anticipate dal datore di lavoro stesso ai propri dipendenti infortunati per l’indennità di inabilità temporanea assoluta.

L’Istituto ha proceduto inoltre alla rivisitazione del modello cartaceo, utilizzabile fino al 30 giugno 2013, delle relative istruzioni di compilazione.
Il modulo integrato sarà scaricabile dal sito www.inail.it – Assicurazione – Modulistica – Download dei modelli.
L’obbligo in questione, a partire dall’1.7.2013,  interessa anche il settore della navigazione. Il relativo servizio è già disponibile sul sito dell’INAIL, nella sezione navigazione marittima.
Il testo della Nota Inail 22.1.2013 è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali Saluti

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INA13052

Circolare INAIL