Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.

Legge Finanziaria

1 Dicembre 2006

INPS

5 Dicembre 2006

Legge Finanziaria

1 Dicembre 2006

INPS

5 Dicembre 2006

Versamento dell’acconto

Si ricorda che entro il prossimo 16 dicembre 2006, i datori di lavoro sostituti di imposta, sono tenuti a versare all’erario l’acconto, nella misura del 90%, dell’imposta sostitutiva pari all’11% della rivalutazione 2006 dei TFR maturati nell’anno 2005. Il rimanente saldo andr? versato entro il 16 febbraio 2007.

L’acconto dell’imposta pu? essere calcolato, alternativamente, a scelta del datore di lavoro, o sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente ? Anno 2005 (metodo storico) o sulle rivalutazioni che si ritiene maturino nell’anno per il quale l’acconto ? dovuto – Anno 2006 (metodo presuntivo).

Il versamento di quanto sopra va effettuato, tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo da esporre nella ?Sezione Erario? indicando quale periodo di riferimento l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento (in questo caso anno 2006):

1712 ? ?Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR versata dal sostituto d’imposta?
1713 ? ?Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR versata dal sostituto d’imposta?.

L’imposta sostitutiva dovuta pu? essere compensata con altri crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni nonch? con il credito per l’anticipo d’imposta sul TFR, senza alcun limite di importo ed indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito. In quest’ultima ipotesi la somma compensata va esposta nel modello F24 nel seguente modo:

– nella colonna ?anno di riferimento? riportare l’anno di utilizzo del credito;
– nella colonna ?importi a credito compensati?, indicare la somma a credito con il codice tributo 1250 relativo all’anticipo di imposta sul TFR.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni