

L’approvazione del Decreto Legge per la revisione della spesa contiene, tra l’altro, una modifica relativa alla procedura sanzionatoria prevista dall’art.83 bis. Tale modifica è stata nel corso di questi mesi discussa con le organizzazioni dell’autotrasporto ed è certamente da accogliere in maniera positiva, anche se è necessario fare un incontro con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate per verificare che la stesura della normativa attuale sia coerente con le loro operazioni di controllo. A tal riguardo il Ministero ha garantito comunque che prima della conversione in Legge del Decreto ci sarà un incontro con le Associazioni dell’autotrasporto. Si procede insomma sul rafforzamento dell’art.83 bis.
Ma come mai chi ha sempre criticato la norma, chi ha addirittura fatto un fermo per chiederne la “totale revisione” oggi si spinge addirittura a rivendicare come suo il risultato della modifica dell’art 83 bis?
Vende fumo o è stato fulminato sulla via di Damasco? Proviamo a capirlo
Sostiene il nostro che nel Decreto della “Spending review” sono contenute alcune proposte inserite nella piattaforma presentata in occasione del fermo di gennaio; però leggendola, sui costi minimisi chiedeva ben altro:
Totale revisione dell’art 83 bis. No all’obbligo di andare davanti al Giudice per il recupero dei costi. Lo stato deve effettuare controlli automatici e sanzionare gli irregolari (e addirittura) con il pagamento retroattivo immediato delle differenze. E’ facile constatare che nulla di ciò è contenuto in questo Decreto. Ritornando al nostro interrogativo notiamo che le richieste di gennaio si avvicinano molto alla definizione che secondo una citazione anonima, si fa del venditore di fumo: ”i venditori di fumo sono persone che cercano di garantirsi vantaggi personali nascondendosi dietro posizioni, idee e progetti privi di reale concretezza. Insomma, il vuoto: spesso ben vestito”. In questo caso mancava anche il “bel vestito”.
Leggendo il commento pesantemente negativo fatto appena una settimana fa sui costi minimi, (“dobbiamo prendere atto che tutto l’impianto normativo, sui costi incomprimibili della sicurezza stradale, non è privo di distorsioni che ne annullano l’efficacia e quindi le finalità. L’effetto semi-paralizzante, conseguenza di una norma incompleta sia sul versante delle procedure di controllo e di sanzione sia sull’approssimazione scientifica rispetto ai dati di costo, è fortemente controproducente per le imprese di autotrasporto”) si potrebbe però pensare anche ad una repentina “folgorazione”.
Il rivendicare come proprio il risultato della modifica legislativa sembra però dare un’indicazione precisa sulla natura del comportamento del nostro (venditore di fumo o folgorazione). Provo a spiegarlo: il Decreto è approvato dal Consiglio dei Ministri il quattro luglio; il cinque luglio, a modifica già avvenuta, sentite come giustifica la revoca del fermo.
“TRASPORTO UNITO SOSPENDE IL FERMO, Il Sottosegretario Guido Improta apre il confronto sulle regole il NOVE LUGLIO“. Ma le regole erano già state modificate dal Consiglio dei Ministri il quattro di luglio.
In pratica con la modifica già fatta vendeva alla categoria un incontro con il Sottosegretario per modificare una norma che era già stata modificata con cambiamenti non corrispondenti alle richieste del nostro.
Propenderei decisamente per il venditore di fumo o a tutto voler concedere ad un venditore di fumo fulminato sulla via di Damasco.
Napoleone così pensava dei venditori di fumo: ”bisogna riportarli alla realtà dei fatti: la concretezza li uccide”. La categoria lo tenga a mente.
Il Pragmatico