Il nuovo CCNL trasporto merci spedizioni e logistica

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Il rinnovo ha dato vita al ?contratto unico della logistica, autotrasporto e spedizione? in quanto in esso sono confluiti sia il CCNL in precedenza stipulato autonomamente dalla CONFARTIGIANATO che quello gi? sottoscritto da ASSOLOGISTICA

Nella nottata di mercoled? 1 marzo ’06, ? stato definitivamente sottoscritto, anche per la parte normativa, il rinnovo del CCNL Autotrasporto e Spedizione, il cui precedente testo era scaduto il 31 dicembre 2003.

Il rinnovo ha dato vita al ?contratto unico della logistica, autotrasporto e spedizione? in quanto in esso sono confluiti sia il CCNL in precedenza stipulato autonomamente dalla CONFARTIGIANATO che quello gi? sottoscritto da ASSOLOGISTICA.

Gli ultimi istituti contrattuali normati con il rinnovo del CCNL sono stati:

– la figura del rappresentante per la sicurezza, con delle diversit? per aziende o unit? produttive fino a 15 dipendenti o con un maggior numero di dipendenti (recepimento dell’art. 18 del Dlgvo n. 626/94);
– il mobbing, con una norma di portata generale, che affida alla Commissione Nazionale per le pari opportunit? il compito di analizzare la problematica, in attesa di un provvedimento legislativo in materia;
– il distacco del lavoratore, in attuazione dell’art.30 del D.Lgs 276/2003 (attuativo della c.d. Legge Biagi);
– le molestie sessuali, per le quali il datore di lavoro ? chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come tali;
– i trasferimenti collettivi, per i quali ? stato inserito per l’azienda l’obbligo di preventiva comunicazione scritta alle RSA/RSU;
– le assemblee sindacali: dalla data di stipula del rinnovo le OO.SS. e/o le RSU/RSA, in caso di convocazione di assemblea dovranno darne preavviso all’azienda almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa;
– la previdenza complementare: per attuare la vigente normativa in materia di previdenza complementare ? stata prevista l’istituzione di una Commissione composta dalle parti firmatarie che, entro il 30/09/2006, individuer? di comune accordo il fondo al quale, in maniera volontaria, i dipendenti potranno aderire per il versamento dei relativi contributi e delle relative quote di TFR;
– il secondo livello di contrattazione: per il quale, rimanendo invariato nella sostanza, si ? previsto che nelle localit? ove non sia presente un’associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sar? inviata all’Associazione regionale o alla struttura territoriale della confederazione di riferimento;
– i cambi di appalto di trasporto, con comunicazione alle OO.SS. dell’operazione con preavviso di almeno 15 giorni;
– la modifica, per lo pi? formale, dei seguenti articoli del vecchio testo:

Art.1 – Assunzione
Art.9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Art.11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
Art 18- Lavoro straordinario
Art 28 – Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza, etilismo
Art.32- Diritti e doveri del lavoratore ? Provvedimenti disciplinari ? Licenziamenti
Art.37 -Trasferimenti

I testi di tutte le disposizioni sopra citate, sono a disposizione per gli associati, presso gli uffici delle Associazioni territoriali aderenti al Sistema Confederale.

Le parti si sono impegnate a redigere il testo del CCNL unificato ora rinnovato, precisando la durata della parte normativa e di quella economica.

Fonte:
Redattore: Segreteria Generale Conftrasporto