Il giubbotto retroriflettente: come e perch?

Viabilità internazionale. Ungheria. Bloccate alcune strade per manifestazioni degli agricoltori

1 Marzo 2004

Incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di mercoled? 3 marzo 2004

4 Marzo 2004

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4 Marzo 2004

Dal 1 aprile 2004 i conducenti dovranno indossarlo in determinate situazioni

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004 della Legge n. 47 , sono state integralmente confermate le disposizioni contenute nel cosidetto “decreto milleproroghe”, cosi come individuate nel decreto 24 dicembre 2003.

Tra le disposizioni che hanno trovato attuazione, ? presente anche quella relativa al “giubbotto retroriflettente”.

Infatti ? stata fissata al 1 aprile 2004 la data dalla quale i conducenti dovranno indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti, ad alta visibilit?, nei seguenti casi:

– fuori dei centri abitati, quando occorra scendere dal veicolo per apporre, sulla strada, il segnale mobile di pericolo;
– per scendere dal mezzo collocato nelle piazzole di sosta o nella corsia di emergenza.

Ricordiamo che le caratteristiche di questi indumenti sono state fissate dal Ministero dei Trasporti con una circolare del 15 Gennaio 2004, la quale ha ribadito che gli stessi devono essere conformi alla normativa UNI EN 471 sugli indumenti di segnalazione ad alta visibilit?. I giubbotti e le brettelle in questione potranno essere di colore giallo fluorescente, arancio ? rosso fluorescente o rosso fluorescente e dovranno essere muniti di bande retroriflettenti. Per quanto riguarda l’estensione del materiale di fondo e delle bande riflettenti, essa dovr? essere quanto meno pari, rispettivamente, a 50 centimetri quadrati ed a 13 centimetri quadrati per i giubbotti, ed a 14 cm quadrati ed a 10 cm. quadrati per le bretelle. Gli indumenti in questione, inoltre, dovranno essere muniti di etichetta di segnalazione ed accompagnati da una nota informativa del produttore.

Fissato al 1 gennaio 2005 il termine dal quale sar? obbligatorio dotare di strisce posteriori e laterali retroriflettenti, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonch? classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto