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Qualche mese fa, il Ministero dell’Interno aveva emesso una circolare illustrativa delle modalit? con le quali, nei confronti dell’autista, occorre accertare lo stato di ebbrezza alcolica e l’assunzione di stupefacenti.
Con la sentenza n. 371 del 28 Aprile 2006, anche la IV sezione penale della Corte di Cassazione si ? occupata dell’argomento, sottolineando che mentre lo stato di ebbrezza pu? desumersi anche dal semplice comportamento dell’individuo, il quale manifesti dei sintomi propri di questo stato (senza, quindi, l’obbligo di utilizzare l’etilometro), l’abuso di sostanze stupefacenti pu? essere accertato soltanto con lo strumento espressamente indicato dall’art. 187 c.d.s: si tratta dell’esame tecnico dei campioni di liquidi biologici, effettuato presso apposite strutture sanitarie dove il conducente viene accompagnato dall’Agente accertatore.
Pertanto, conclude la Corte, la condizione di alterazione psichica dell’autista, provocata dall’assunzione di sostanze stupefacenti, non pu? ricavarsi da elementi esterni (come, ad esempio, la presenza di droghe nel veicolo), i quali, invece, possono soltanto giustificare la decisione dell’Operatore di Polizia di sottoporre lo stesso al predetto prelievo.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


