FRM14283 – Contributi alla formazione professionale 2014/2015. Decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO
8 Settembre 2014
Relazione della Corte dei Conti
9 Settembre 2014

Roma, 9 settembre 2014

FRM14283
MQ

Oggetto: Contributi alla formazione professionale 2014/2015. Decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 208 dell’ 8 settembre 2014 i decreti ministeriali che disciplinano le modalità di erogazione dei contributi alla formazione professionale, per il settore dell’autotrasporto per il  2014 – 2015 (cfr. circolari Conftrasporto FRM14250 e 14269 del 14 luglio e 8 agosto 2014).

Si tratta dei decreti:

– 19 giugno 2014, n. 283, che contiene tutte le disposizioni e le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, il periodo e lo svolgimento delle attività formative, nonché i termini per la rendicontazione finale e la successiva erogazione dei benefici alle imprese. A tale decreto è stato  allegato il modello di domanda, che riporta in alto il primo termine di presentazione della stessa, già fissato al 15 settembre ed ora prorogato al 15 ottobre 2014;

– 7 agosto 2014, n. 348 (anche se in gazzetta viene erroneamente datato 7 luglio) , che proroga di 30 giorni tutti i termini previsti dal primo decreto, come da sottostante tabella:

Attività formative

Vecchi termini
DM 19/6/2014

Nuovi termini
DM 7/8/2014

Presentazione domanda al MIT 15 settembre 15 ottobre 2014
Ammissibilità della domanda 28 novembre 28 dicembre 2014
Periodo della formazione 1 dicembre/ 22 maggio 2015 1 gennaio / 21 giugno 2015
Rendicontazione finale 29 maggio 2015 28 giugno 2015

Evidenziamo gli aspetti essenziali dei nuovi provvedimenti, che a differenza di quello dello scorso anno stanziano soltanto 10 milioni di euro (e non 16) per sovvenzionare la formazione professionale nell’autotrasporto, facendo anche presente che è ora possibile presentare le domande di ammissione al beneficio.

Soggetti beneficiari – Possono beneficiare dei contributi alla formazione le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi sede in Italia ed iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori ed al R.E.N. (per le imprese con autoveicoli fino a 1,5 ton. è sufficiente la sola iscrizione all’Albo).
Sono altresì ammessi ai benefici i raggruppamenti delle citate imprese, quali cooperative a proprietà divisa, i consorzi e le società consortili o cooperative di aziende di autotrasporto, a condizione che siano iscritti nell’apposita  sezione separata del citato Albo prevista dal DPR 155 del 1990.
Come lo scorso anno, ogni soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda di contributo (se l’impresa fa anche parte di un consorzio o cooperativa, questi ultimi dovranno dichiarare che la stessa non ha fatto richiesta di contributo tramite loro) e le iniziative formative dovranno essere rivolte, oltre che ai titolari, soci, amministratori delle imprese, ai dipendenti o addetti delle stesse che siano inquadrati nel CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni.

Oggetto dei corsi – I piani formativi o di aggiornamento professionale (che in base al nuovo Regolamento UE 651 del 2014 non vengono più distinti in generale o specifico), devono essere finalizzati all’ottenimento di competenze adeguate alla gestione dell’azienda ed all’utilizzo delle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, della professionalità, e l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Come lo scorso anno, il Ministero esclude espressamente dai benefici i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione e quelli diretti all’acquisizione o al rinnovo dei titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto (come ad esempio la carta di qualificazione del conducente – CQC).

Domanda di contributo – Le imprese  o i raggruppamenti che intendono ottenere i benefici per i loro piani formativi debbono presentare, anche per il tramite di un Ente attuatore accreditato, una specifica domanda di richiesta del contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma), entro il termine perentorio già fissato al 15 settembre ed ora prorogato dal nuovo provvedimento al 15 ottobre 2014.
La domanda va fatta utilizzando esclusivamente il modello previsto dall’allegato 1 al decreto e la stessa va inviata per raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnata a mano.
Nella domanda l’impresa deve indicare espressamente l’Ente attuatore dell’attività formativa, tra quelli previsti ed accreditati in base al DPR 83/2009, che anche quest’anno – come già dal precedente – non potrà in alcun caso essere modificato.
Le strutture formative facenti capo a Conftrasporto, ed in particolare l’Istituto Mario Remondini srl, sono a disposizione delle imprese aderenti per l’attuazione dei piani formativi  di loro interesse.
Nella domanda non va indicato l’importo dei costi totali ammissibili per il piano formativo, ma lo stesso si deve indicare nel preventivo spesa, da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della stessa.
Altri allegati indispensabili alla domanda sono:
–  il programma del corso di formazione che l’impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con l’indicazione delle materie d’insegnamento, la durata dello stesso, il numero delle ore di docenza ed il numero dei destinatari dell’iniziativa;
– il calendario del corso, con la specifica del giorno, ora e sede ove si svolgerà il corso medesimo.
Ogni variazione del calendario (o anche del programma) va comunicata per posta elettronica (incentivoformazione@ramspa.it) alla società incaricata dal Ministero di seguire l’istruttoria e lo svolgimento dei piani, vale a dire alla RAM SpA almeno 3 giorni prima rispetto alla data che si intende variare, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Limite e parametri massimi del piano formativo – Come lo scorso anno, viene prevista una specifica limitazione economica dei piani presentabili, in base alla quale il contributo massimo concedibile per ogni impresa è fissato in 150mila euro (nel caso di consorzi o cooperative il limite si applica per ogni impresa che all’interno del raggruppamento partecipa al piano) ed ogni progetto formativo non può comunque superare i seguenti massimali:
– più di 30 ore di formazione per ogni partecipante (e non 50 come lo scorso anno);
– più di 120 euro di compenso per ogni ora di docenza;
– più di 30 euro di compenso per ogni ora di tutoraggio;
– più del 10% delle ore di formazione a distanza (FAD) sul totale delle ore di formazione.
I servizi di consulenza per l’ideazione, la progettazione, l’assistenza e la rendicontazione dei piani formativi non potranno essere di importo superiore al 20% del totale dei costi ammissibili, mentre è stato eliminato lo specifico parametro relativo alle spese per la didattica, che lo scorso anno doveva essere pari o  superiore al 40% del totale dei costi ammissibili.

Modalità e termini dell’attività formativa – Come lo scorso anno, le attività formative potranno iniziare solo dopo il decorso di un determinato periodo dal termine di presentazione della domanda, cioè dal 1° gennaio 2015, poiché in tale periodo il Ministero si riserva di analizzare le domande e di comunicare espressamente le eventuali inammissibilità (entro il 28 dicembre 2014).
Tutte le domande presentate e non ritenute inammissibili (ad es. per non conformità dell’istanza, mancanza di idoneo ente attuatore, domanda fuori termine,  o con preventivi di spesa oltre i limiti o i massimali fissati dal decreto) saranno difatti ritenute valide per silenzio assenso  dal Ministero, che pertanto non invierà più ai beneficiari la lettera di finanzi abilità del loro piano come nei primi anni.
Come anticipato, la formazione dovrà essere svolta nel semestre compreso tra il 1° gennaio ed il 21 giugno 2015 ed anche i costi ammissibili per i piani formativi dovranno essere sostenuti in tale periodo, eccetto quelli per la preparazione ed elaborazione del piano formativo, che sono ammessi purché sostenuti dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento in esame (cioè dal 9 settembre 2014).

Tipologia ed entità del contributo – Il contributo si concretizza in un rimborso diretto all’impresa beneficiaria o al raggruppamento di imprese, che verrà erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo al termine del piano formativo e successivamente alla sua rendicontazione finale.
L’entità del contributo spettante a ciascuna impresa è invece stata ridotta, in forza del nuovo regolamento UE 651 del 2014, che prevede ora un contributo massimo che va dal 50 al 70% dei costi ammissibili, ed in particolare il 50% per le imprese grandi, il 60% per quelle medie ed il 70% per quelle piccole (*), mentre fino allo scorso anno si andava dal 60 all’80%, in forza dell’ormai abrogato reg. UE 800/2008.
Le  percentuali del 50 e 60% possono essere aumentate del 10% se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.
Tra i costi ammissibili rientrano, in base a quanto previsto dall’articolo 31 del nuovo regolamento comunitario 651 del 2014:

a)   le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b)  i costi di esercizio relativi ai fornitori e partecipanti  alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie pei partecipanti che sono lavoratori con disabilità;)
c) i costi di servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Rendicontazione – A differenza degli anni precedenti, i nuovi provvedimenti consentono ora di rendicontare in termine successivo a quello finale della formazione.
In particolare dispongono che le attività formative vanno terminate per il 21 giugno 2015 e che la rendicontazione avvenga entro il termine perentorio del 28  giugno 2015.
Entro tale data
l’impresa richiedente dovrà procedere quindi ad effettuare la rendicontazione del piano formativo svolto, presentando le fatture alternativamente:

a) in originale o in copia conforme delle spese sostenute ed accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, oppure
b) come proforma di fattura unitamente ad una garanzia fideiussoria “a prima richiesta“, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese rendicontate (comprensive di IVA) e non ancora pagate. In quest’ultimo caso l’impresa dovrà poi trasmettere, nei 30 giorni precedenti la scadenza annuale della fidejussione, le fatture quietanzate e copia del bonifico di pagamento fatto nei confronti degli enti attuatori della formazione.
La rendicontazione dei costi potrà essere effettuata a firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o anche del soggetto munito di espressa delega (come ad esempio l’Ente attuatore della formazione).
A tale documentazione dovrà essere allegata (come lo scorso anno) una relazione di fine attività, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati (o i motivi della mancata corrispondenza).
Alla rendicontazione andranno infine allegati tutti i documenti ora richiesti dal nuovo provvedimento, quali: l’elenco dei partecipanti (non è più previsto di allegare anche copia dei loro documenti), l’indicazione del CCNL loro applicato e le attestazioni di eventuali lavoratori svantaggiati o disabili. Nel caso di cooperative o consorzi andrà allegato anche l’elenco elle imprese socie partecipanti al progetto formativo (con partita IVA, Ren o Albo e per ciascuna di essa il numero dei singoli dipendenti partecipanti al piano); il dettaglio dei costi e la possibile dichiarazione di piccola o media impresa;  i registri di presenza debitamente firmati dai corsisti e dai docenti e vidimati dall’Ente attuatore; la dichiarazione dell’impresa sul costo del personale partecipante alla formazione e quella dell’Ente attuatore circa il possesso delle competenze dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso, le coordinate bancarie dell’impresa o raggruppamento beneficiario.

Erogazione del contributo – Esaminata la rendicontazione delle imprese, una specifica  Commissione ministeriale redigerà l’elenco delle imprese ammesse a beneficio.
Considerata la tempistica prevista dai nuovi decreti e le passate esperienze, l’erogazione della sovvenzione avverrà verosimilmente nel primo semestre del 2016.
Come i decreti degli anni precedenti, anche quello in oggetto stabilisce che qualora il totale complessivo dei contributi richiesti dalle imprese fosse superiore allo stanziamento disponibile di  10 milioni di euro, la Direzione generale per il trasporto stradale provvederà a ridurre proporzionalmente i contributi spettanti.

Verifiche e controlli – Da ultimo il decreto prevede la specifica facoltà del Ministero di effettuare verifiche sul corretto svolgimento dei corsi di formazione (anche durante la loro effettuazione) e nel caso di accertate irregolarità o di mancata effettuazione del corso alla data e nella sede indicata nel calendario, procederà ad escludere la domanda dell’impresa e a revocare l’eventuale beneficio, nel caso lo avesse già concesso.
In caso di fidejussione, il nuovo provvedimento pone obbligo all’impresa garantita di dimostrare il pagamento delle fatture coperte da fidejussione nei 30 giorni precedenti la scadenza dell’anno di validità della stessa.

Si riportano nel link sottindicato, il testo del DM 19 giugno 2014, con il relativo allegato (modello di domanda di ammissione ai benefici) ed il DM 7 agosto 2014 di proroga dei termini.

Cordiali saluti

 (*) Una media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Sono invece definite grandi imprese di trasporto quelle che superano i parametri precedenti.

Scarica il PDF :

FRM14283

Decreto 19 giugno 2014

Decreto 7 agosto 2014