
Autotrasporto Sicilia. Incontro tra le associazioni locali e l’Assessore regionale ai trasporti
7 Aprile 2014
LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO
8 Aprile 2014Roma, 8 aprile 2014
FRM14135
MQ
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di corsi per la CQC. Istruzioni operative. Circolare ministeriale DG MOT prot. n. 7787 del 3 aprile 2014.
Com’è noto, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha avviato da tempo i lavori per dettare nuove disposizioni in materia dei corsi di qualificazione iniziale e periodica per la carta di qualificazione del conducente (d’ora in poi CQC), al fine di recepire le maggiori istanze degli utenti e dei loro Enti di formazione e raccogliere in un unico provvedimento tutte le regole che disciplinano il conseguimento, il mantenimento ed il rinnovo della CQC stessa (cfr. circolare Conftrasporto FRM13102 del 4 aprile 2013).
Queste nuove disposizioni sono contenute nel Decreto 20 settembre 2013 (d’ora in poi Decreto), che tuttavia (dopo oltre sei mesi dalla firma del Ministro) è in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale e quindi non è ancora vigente.
Ad anticipare i contenuti del Decreto è stata ora emanata, dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, la circolare prot. n. 7787 del 3 aprile 2014 (d’ora in poi Circolare), che oltre a recare le istruzioni operative delle nuove disposizioni (compresi gli allegati di riferimento), intende costituire una sorta di testo unico sulla CQC, abrogando le ultime 9 circolari emanate in precedenza sull’argomento.
Anche le istruzioni ed i chiarimenti previsti in Circolare sono ovviamente subordinati all’entrata in vigore del Decreto, (che sarà vigente dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale), tranne quelle di maggior favore per il regime delle assenze nei corsi di formazione periodica e quelle sui nuovi requisiti dei docenti “insegnanti” che possono essere applicate anche ai corsi avviati al momento di entrata in vigore del Decreto (cfr. capitolo 8 della Circolare). Nel frattempo continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni di cui al DM 16 ottobre 2009 (cfr. circolare Conftrasporto NOR09216 del 16/11/2009).
Nel rimandare il commento completo delle nuove disposizioni a quando entrerà in vigore il Decreto, si coglie l’occasione per evidenziare la struttura della Circolare, le sue principali novità ed in particolar modo le disposizioni suscettibili di immediata applicazione.
La circolare in oggetto costituisce effettivamente un “testo unico” in materia di CQC, in quanto illustra, nelle 61 pagine di cui è composta, tutti i seguenti argomenti:
– il rilascio iniziale della CQC per esenzione (cd. Rilascio per documentazione – che per la CQC trasporto cose è ancora possibile sino al 9 settembre 2014);
– il conseguimento della CQC a seguito di formazione iniziale ed esame (con i requisiti dei soggetti erogatori dei corsi, dei docenti, l’illustrazione dei programmi e le disposizioni sullo svolgimento degli esami);
– il rinnovo della CQC con le disposizioni sui corsi di formazione periodica di 35 ore;
– la gestione dei punti sulla CQC, i corsi di recupero punti e l’esame di revisione della stessa CQC, che com’è noto per i conducenti italiani è stata unificata con la patente di guida, nel documento denominato ora “patenteCQC”;
– le attività di verifica dei corsi (sui requisiti degli Enti e autoscuole; sul loro regolare svolgimento: sia di quelli di formazione iniziali, sia di quelli di rinnovo, che su quelli di recupero punti).
La Circolare riporta infine 22 allegati applicativi delle nuove disposizioni (molti peraltro già presenti nella circoalre del 22 ottobre 2010).
Tra le novità previste dalla Circolare si evidenziano in particolare quelle attinenti ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, alcune delle quali richieste dalla scrivente Confederazione per agevolare i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci:
• Assenze: il numero massimo delle ore di assenza potrà superare le 3 attualmente previste ed arrivare sino a 10, con le seguenti specifiche:
o fino a 3 ore di assenza l’allievo non dovrà fare alcun recupero;
o da 4 a 10 ore di assenza, l’allievo dovrà recuperare le assenza superiori a 3 ore entro un mese dalla fine del corso, per avere l’attestato necessario per il rinnovo della CQC. Tale diposizione sarà applicabile ai corsi di formazione periodica in svolgimento alla data di entrata in vigore del DM 20 settembre 2013;
o oltre le 10 ore di assenza, l’allievo dovrà ripetere l’intero corso di 35 ore.
• Docente: viene eliminato per il docente avente la qualifica di Insegnante il requisito dell’esperienza (aver svolto 3 anni di lavoro negli ultimi 5). Anche questa disposizione potrà essere applicata ai corsi già avviati alla data di entrata in vigore del Decreto, con semplice comunicazione all’Ufficio competente (per gli Enti di formazione dell’autotrasporto alla stessa Direzione generale Motorizzazione),. conforme al nuovo allegato 4 alla Circolare. Per il docente medico è stato chiarito che oltre allo specialista in medicina del sociale, legale, del lavoro, viene accreditato anche quello specialista in igiene e medicina preventiva e anche quello che abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto (ad es. per il cd. Patentino ADR). Questa diposizione scatta solo per i nuovi corsi.
• Le lezioni di sabato: accogliendo la richiesta di Conftrasporto e solo per la formazione periodica è stato previsto che le ore di lezione del sabato possano essere 7 e non 6 (quindi dalle ore 8 alle ore 15), onde permettere lo svolgimento di un modulo di 7 ore completo in una stessa ed unica giornata.
• Sede del corso: viene consentito di svolgere i corsi per la CQC, oltre che presso la sede dell’Ente di formazione, anche presso le sedi delle imprese di autotrasporto, purchè aventi un’aula idonea. In questo caso i corsi vanno riservati esclusivamente ai dipendenti dell’impresa stessa.
• Numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione periodica: premesso che i corsi di formazione periodica vanno frequentati prima del 9 settembre 2015 (per il rinnovo della CQC trasporto persone) e prima del 9 settembre 2016 (per il rinnovo della CQC trasporto cose), la circolare limita ora il numero massimo dei partecipanti a 35 persone, mentre sinora possono essere svolti anche per più di 35 persone (in ragione della capienza dell’aula). Detta disposizione si applicherà solo ai corsi che inizieranno dopo l’entrata in vigore del Decreto.
• Controlli: oltre alle specifiche attività di verifica da parte del locale Ufficio provinciale motorizzazione – UMC (di cui al capitolo 10) la circolare impone ai responsabili dei corsi di procedere ad inviare alla motorizzazione competente una comunicazione di rilevazione delle assenze (conforme all’allegato 10) entro 15 minuti dall’inizio della lezione giornaliera e poi, in caso di lezione con durata maggiore di 2 ore, una comunicazione ogni due ore. Detta comunicazione potrà essere inviata anche via mail. Contro questa disposizione, che entrerà in vigore solo con il Decreto, Conftrasporto ha evidenziato alla Motorizzazione l’assurdità di dover effettuare, per una giornata di 7 ore di lezione, ben 4 comunicazioni, chiedendo se del caso diverse e meno complicate regole di controllo.
• Corso multimediale: la Circolare chiarisce che almeno due ore di ogni modulo di 7 ore vanno fatte in aula dal docente in maniera “frontale”, mentre le altre 5 possono anche essere svolte in sua assenza con supporto multimediale. Non sono invece ammessi corsi con il sistema e-learning.
Si riporta nel link sotto indicato il testo della Circolare 3 aprile 2014.
Cordiali saluti.
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