
Costi minimi dell’autotrasporto
2 Luglio 2012
INT12199 – Internazionali. Riapertura della linea ferroviaria del San Gottardo.
3 Luglio 2012Roma, 3 luglio 2012
FMR12198
MQ
Oggetto: Contributi per la formazione professionale 2012/2013. Decreto ministeriale 3 maggio 2012, su. G.U. n. 152 del 2.07.2012.
Con decreto 3 maggio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri 2 luglio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le modalità operative per l’erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci da porre in essere nella seconda parte del 2012 e nei primi tre mesi del 2013, utilizzando sia le risorse già accantonate a tal fine (ai sensi del DM 25 maggio 2011, n. 210 e pari a poco più di 8 milioni di lire), sia quelle tratte dalle risorse assegnate al settore per il corrente anno (per 15 milioni di euro), per un importo complessivo pari a 23.052.697 euro.
Le nuove modalità operative ricalcano quelle previste nel regolamento base sugli incentivi alla formazione professionale nel settore dell’autotrasporto, di cui al DPR 83 del 2009, e nei precedenti decreti per l’erogazione dei contributi relativi agli ultimi due anni. Si evidenziano di seguito i punti essenziali delle nuove disposizioni, che si differenziano rispetto al passato in quanto non prevedono più alcun incentivo per i processi di aggregazione tra le piccole e medie imprese di autotrasporto.
Soggetti beneficiari – Possono beneficiare dei contributi alla formazione le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi sede in Italia ed iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino a piani formativi o di aggiornamento professionale, generale o specifico (*), finalizzati all’ottenimento di competenze adeguate alla gestione dell’azienda ed all’utilizzo delle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, della professionalità, e l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Soggetti beneficiari dei contributi sono anche i raggruppamenti d’imprese di autotrasporto, cioè le cooperative a proprietà divisa, i consorzi e le società consortili o cooperative di aziende di autotrasporto, purché iscritti nell’apposita sezione dell’albo degli autotrasportatori, prevista dal DPR 155 del 1990.
Sono espressamente escluse dall’ottenimento degli incentivi, le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto di stato illegale e incompatibile con il mercato comune. Al riguardo, le imprese interessate alla formazione dovranno dichiarare l’assenza di tale condizione ostativa, con specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme all’allegato 2 al decreto in oggetto.
Attività incentivabili – Sono incentivabili i progetti di formazione, generale o specifica, avviati dopo la presentazione della domanda di ammissione al contributo e comunque dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto (3 luglio 2012) e realizzati entro il 31 marzo 2012, consistenti in :
– piani formativi aziendali: cioè corsi di formazione riservati ai dipendenti di una sola azienda di autotrasporto di cose per conto di terzi, cui possono essere inseriti sia i dirigenti, sia gli imprenditori di questa (intendendosi per questi ultimi: il titolare, il legale rappresentante, i consiglieri di amministrazione);
– piani formativi interaziendali: vale a dire attività formative riservate ai dipendenti (compresi dirigenti ed imprenditori) di due o più aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi, che non siano tra loro collegate, controllate e che non facciano parte dello stesso gruppo;
– piani formativi territoriali: quali piani formativi aperti ai dipendenti (compresi dirigenti ed imprenditori) delle aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi di uno stesso territorio, come ad esempio il Comune, la Provincia, la Regione o un gruppo di Regioni confinanti.;
– piani formativi strutturati per filiera: si tratta di piani formativi aperti ai dipendenti (compresi dirigenti ed imprenditori) delle aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi di una stessa filiera, anche se dette aziende sono situate in territori diversi.
Tipologia ed entità del contributo – Il contributo si concretizza in un rimborso diretto all’impresa beneficiaria o al raggruppamento di imprese, che verrà erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo al termine del piano formativo e successivamente alla sua rendicontazione finale. Ciascun piano formativo ammesso al beneficio potrà ottenere un contributo pari:
– al 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e
– al 60% per la formazione generale.
Dette percentuali possono essere aumentate fino al 80%, nei seguenti casi: 10% in più se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; 10% in più se i contributi riguardano le imprese medie; 20% in più se i contributi riguardano le imprese piccole (**).
Tra i costi ammissibili rientrano, in base a quanto previsto dall’articolo 39 del regolamento comunitario 800 del 2008:
a) i costi del personale docente;
b) le spese di trasferta e di alloggio del personale docente e (eventualmente) dei destinatari della formazione;
c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione;
d) l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) i costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa formativa programmata;
f) i costi del personale dei partecipanti al progetto di formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.
Soggetti attuatori della formazione – I soggetti che realizzeranno i piani formativi e che dovranno essere indicati nelle domande di contributo, sono gli Enti o Istituti di formazione di diretta emanazione delle associazioni nazionali degli autotrasportatori presenti nel Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori o quelli delle loro associazioni territoriali, purché all’atto di presentazione della domanda siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono.
Sono anche ammessi soggetti attuatori costituiti da ATI (associazioni temporanee di impresa) o ATS (associazioni temporanee di scopo) purché comprendenti gli Enti o Istituti appena sopra indicati.
Le strutture formative facenti capo a Conftrasporto sono a disposizione delle imprese aderenti per l’attuazione dei piani formativi di loro interesse.
Modalità e termini per l’ottenimento dei contributi – Le imprese o i raggruppamenti beneficiari debbono presentare, anche per il tramite dell’Ente attuatore delegato, una specifica domanda di richiesta del contributo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma), entro il termine tassativo del 31 agosto 2012 (cioè nei 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto).
La domanda va redatta utilizzando esclusivamente il modello previsto dall’allegato 1 al decreto, e va inviata per raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnata a mano.
Nella domanda l’impresa deve descrivere il tipo di piano formativo per il quale chiede il contributo, quantificare i costi ammissibili del progetto, mediante specifico preventivo allegato, indicare necessariamente il soggetto o i soggetti attuatori delle attività formative descritte ed allegare il calendario dei corsi previsti nel piano stesso.
L’istruttoria di tutte le domande verrà svolta – come negli scorsi anno – su delega del Ministero ed in forza di apposita convenzione, dalla Rete Autostrade Mediterranee Spa (RAM).
Detta società comunicherà gli esiti dell’attività istruttoria svolta ad una specifica Commissione di valutazione ministeriale che, una volta approvati i progetti, provvederà a darne comunicazione alle imprese richiedenti, entro 60 giorni, redigendo l’elenco delle imprese ammesse al contributo e la finanziabilità del piano formativo presentato.
Una volta conosciuto l’ammissibilità del piano formativo presentato, il soggetto beneficiario potrà completare la formazione e rendicontare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i costi del progetto sostenuto, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, presentando le fatture in originale quietanzate delle spese sostenute, oppure non quietanzate ma accompagnate da una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l’iniziativa formativa effettuata.
La rendicontazione dei costi potrà essere effettuata a firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o anche del soggetto munito di espressa delega (come ad esempio l’Ente attuatore della formazione).
A tale documentazione dovrà essere allegata (come lo scorso anno) una relazione di fine attività dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati (o i motivi della mancata corrispondenza).
A differenza dello scorso anno, alla documentazione finale (rendiconto e relazione attività formativa), vanno ulteriormente allegati:
a) i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’Ente attuatore;
b) copia degli attestati rilasciati ai partecipanti;
c) dichiarazione di atto notorio resa dall’Ente di formazione sulla piena idoneità didattica dei docenti rispetto alle materie del corso;
d) programmi di studio concernenti le materie oggetto dei corsi;
e) il calendario dei corsi;
f) dichiarazione di atto notorio dell’impresa beneficiaria di conferma che i dipendenti o titolari hanno regolarmente partecipato al progetto formativo.
Rispettati questi termini e la documentazione richiesta, l’erogazione della sovvenzione diretta avverrà verosimilmente nella seconda parte del prossimo anno 2013.
Come i decreti degli anni precedenti (DM 6 novembre 2009 e DM 3 dicembre 2010), anche quello in oggetto stabilisce che qualora il totale complessivo dei contributi richiesti dalle imprese fosse superiore allo stanziamento disponibile, la Direzione generale per il trasporto stradale provvederà a ridurre proporzionalmente i contributi spettanti a ciascun soggetto beneficiario. Al riguardo va però evidenziato che nei due anni precedenti questa eventualità non si è verificata, pur in presenza di stanziamenti limitati (di 7 e 11 milioni di euro), e che ben difficilmente potrà verificarsi questa volta, in quanto il decreto in esame prevede uno stanziamento notevole di 23 milioni di euro.
Da ultimo il decreto prevede la specifica facoltà del Ministero di effettuare verifiche sul corretto svolgimento dei corsi di formazione (anche durante la loro effettuazione) e nel caso di accertate irregolarità o di violazioni alla normativa o alle sue disposizioni, la possibilità di revoca del contributo, con l’obbligo di restituire gli importi erogati maggiorati dai relativi interessi.
Si riportano nel link sottindicati, il testo del DM 3 maggio 2012 e quello dei suoi due allegati.
Cordiali saluti
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(*) In base all’articolo 38 del Regolamento CE 800 del 2008 si intende per:
“formazione specifica” : la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
“formazione generale”: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è “generale” se, ad esempio: a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure; b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
(**) Una media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
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