
INP20004 – Oggetto: Contributi previdenziali e assistenziali. Conguaglio di fine anno 2019 tramite flusso Uniemens.
7 Gennaio 2020
FIS20006 – Oggetto: Fringe Benefit per auto aziendali. Pubblicate le tabelle in Gazzetta Ufficiale.
7 Gennaio 2020Roma, 7 Gennaio 2020
FIS20005
SM
Oggetto: decreto fiscale. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla compensazione dei crediti di imposta tramite modello F24.
L’art. 3 (commi da 1 a 3) del decreto legge fiscale (decreto 124/2019, convertito dalla legge 157/2019), ha introdotto alcune novità sulle modalità e procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 con crediti di imposta da utilizzare in compensazione, che sono state approfondite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 110/E del 31 Dicembre.
In particolare, le due novità principali sono le seguenti:
- l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap (addizionali e imposte sostitutive incluse), segue ora le stesse regole già in vigore da qualche anno per i crediti IVA: per importi superiori a 5.000 euro annui, vi è l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Pertanto, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 non è più utilizzabile in compensazione dal 1 Gennaio 2020, ma solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione; ad esempio, in presenza di un mod. REDDITI 2020 SC presentato il 30.9.2020, il credito IRES può essere utilizzato in compensazione solo dal 10.10.2020 (decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito).
L’Agenzia ha evidenziato che l’obbligo in esame:- ricorre solo quando il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui, rilevando in proposito solo le compensazioni dei crediti che vanno necessariamente esposti nel modello F24;
- non riguarda i crediti per imposte sui redditi e Irap maturati per il periodo di imposta 2018 che, di conseguenza, potranno essere compensati seguendo le precedenti regole fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta 2019, in cui gli eventuali crediti residui del periodi di imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
L’obbligo in questione non riguarda i crediti che transitano nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, tra i quali – come noto – rientra anche il credito sulle accise sul gasolio a beneficio degli autotrasportatori;
- la seconda novità consiste nell’aver esteso a tutti i contribuenti e sostituti di imposta, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione degli F24 contenenti compensazioni di crediti di imposta (identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla Risoluzione). La prescrizione, che era già in vigore per la compensazione in F24 dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, comprende ora anche quei crediti tipici dei sostituti d’imposta finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Anche in questo caso, l’obbligo descritto non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del medesimo credito dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


