FIS20003 – Oggetto: decreto fiscale. Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi obblighi introdotti dall’art. 4, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

DVI20002 – Oggetto: Calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

7 Gennaio 2020

INP20004 – Oggetto: Contributi previdenziali e assistenziali. Conguaglio di fine anno 2019 tramite flusso Uniemens.

7 Gennaio 2020

DVI20002 – Oggetto: Calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

7 Gennaio 2020

INP20004 – Oggetto: Contributi previdenziali e assistenziali. Conguaglio di fine anno 2019 tramite flusso Uniemens.

7 Gennaio 2020

Roma, 7 Gennaio 2020

FIS20003
SM

Oggetto: decreto fiscale. Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi obblighi introdotti dall’art. 4, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Con la Risoluzione n. 108 del 23 Dicembre u.s, l’Agenzia delle Entrate ha emesso i primi chiarimenti sui nuovi obblighi introdotti dal decreto legge fiscale (art. 4 del d.l 124/2019, che ha introdotto l’art.17 bis del d.lgs 241/1997), in materia di  ritenute e compensazioni nei contratti di appalto, subappalto o affidamento, comunque denominato, di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 €,  caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà del medesimo committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma (vedi circolare Conftrasporto NOR19310 del 19 Dicembre u.s).

Le predette disposizioni prescrivono obblighi specifici per le parti coinvolte, ed in particolare:

  • il comma 1 obbliga l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, a versare le ritenute operate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, “con distinte deleghe per ciascun committente”, mentre il comma 2, specularmente, obbliga il committente a verificarne il versamento;
  • il committente, a sua volta, deve richiedere copia delle predette deleghe di pagamento all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice che, a sua volta, deve provvedere al rilascio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (comma 2, art.17 bis).

Sempre il comma 2 prevede l’obbligo di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”; pertanto,  l’Agenzia delle Entrate ritiene che la quantificazione dei versamenti  distinti per ciascun committente (e, quindi, della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli, e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come, ad esempio, sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

La decorrenza delle nuove disposizioni è stata fissata al 1 Gennaio 2020, per cui le stesse si applichino alle ritenute operate a decorrere dal mese di Gennaio c.a (interessando, quindi, i versamenti eseguiti nel mese di Febbraio p.v), coinvolgendo anche i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente al 1 Gennaio 2020.

Sempre in riferimento ai nuovi obblighi, con la risoluzione n. 109 del 24 dicembre u.s, l’Agenzia delle Entrate ha fissato il codice identificativo da inserire nel modello F24, per il versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati presso uno stesso committente, nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, subappalto, ecc..

Il codice è lo “09” denominato “Committente”.

Le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”: sono le seguenti:

  • nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

I modelli F24 sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

FIS20003

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 Dicembre 2019

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019