Appuntamenti dal Territorio anno 2019
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7 Gennaio 2020Roma, 7 Gennaio 2020
FIS20001
SM
Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel IV trimestre 2019.
L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 224124/RU del 19 Dicembre, informando che dal 1 Gennaio u.s e fino al 31 Gennaio p.v, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel IV trimestre 2019 (1 Ottobre/31 Dicembre 2019), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 3 o superiore (con esclusione, quindi, dei veicoli di categoria fino ad euro 2).
L’importo del rimborso rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.
Al seguente indirizzo internet https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2019 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.
Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del III trimestre 2019, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2020 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2021.
Di particolare interesse appare il paragrafo VII della nota, dedicato alla novità introdotta dal decreto legge fiscale valida dal 1 Gennaio 2020, in base alla quale il rimborso delle accise viene riconosciuto solamente per quei consumi che rispettino il rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1 (art.8 del decreto legge 124/2019, sul quale vedi nota Conftrasporto NOR19310 del 19 Dicembre u.s). A tale riguardo, l’Agenzia ha informato che a partire dalla prossima dichiarazione trimestrale (1 Gennaio – 31 Marzo 2020), occorrerà prestare la massima attenzione nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1; questo dato, infatti, assumerà ancora di più valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, con la conseguenza che eventuali errori nella sua esposizione potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei Km effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Infine, l’Agenzia ricorda che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”
Cordiali saluti.
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Nota Agenzia delle Dogane prot. 224124/RU del 19 Dicembre 2019


