FIS19178 – Oggetto: Fatturazione elettronica. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Roma, 19 Giugno 2019

FIS19178
SM

Oggetto: Fatturazione elettronica. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 Giugno u.s contiene importanti chiarimenti sulla fatturazione elettronica, in particolare rispetto ai seguenti temi:

  • Data di emissione fattura e data di effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia ha chiarito alcune prescrizioni che sono state introdotte dal decreto fiscale dello scorso anno (art.11 del d.l 119 del 23 ottobre, commentato con circolare Conftrasporto NOR18236 del 31 Ottobre) ed efficaci dal 1 Luglio prossimo, in materia di:

  • Emissione della fattura immediata entro 10 gg dall’effettuazione dell’operazione (anziché, come avviene oggi, entro le ore 24 del medesimo giorno), determinata ai sensi dell’art. 6 del Testo Unico IVA (D.P.R 633/1972);
  • Indicazione in fattura della data della cessione dei beni o della prestazione di servizi o in cui è stato corrisposto – in tutto o in parte – il corrispettivo, sempreché diversa da quella di emissione della fattura.

L’Agenzia ha evidenziato che la data della fattura elettronica (riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del tracciato xml) è quella del giorno di effettuazione dell’operazione, a prescindere quindi dalla data di generazione della fattura e di trasmissione al Sistema di interscambio (SdI) la quale, comunque, dovrà avvenire nei termini di Legge (come già scritto, a partire dal 1 Luglio p.v entro 10 gg per le fatture immediate, con la concreta possibilità che questo termine venga portato a 12 gg in sede di conversione del decreto cd crescita).

La circolare riporta degli esempi in cui, a fronte di una cessione effettuata il 28 Settembre 2019, la data della fattura da riportare nel tracciato xml coincide con quest’ultima anche se la fattura viene generata e trasmessa allo SdI nei 10 gg successivi (ad esempio l’8 ottobre 2019).

Lo stesso dicasi per le fatturazioni differite: in particolare, in presenza di più prestazioni eseguite nei confronti di un unico committente nello stesso mese solare (o trimestre, per gli autotrasportatori che si avvalgano della facoltà prevista dall’art. 74, comma 4 del T.U Iva) per le quali venga emessa un’unica fattura riepilogativa, la data da indicare nel tracciato xml è quella dell’ultima operazione. Nell’esempio dell’Agenzia, in presenza di tre cessioni avvenute in data 2,10 e 28 Settembre 2019 nei confronti dello stesso soggetto, è consentito emettere una sola fattura (entro il giorno 15 del mese successivo), valorizzando il campo “Data” con quella dell’ultima operazione (appunto, il 28 Settembre).

In presenza di fatture cartacee o elettroniche inviate per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 gg successivi dalla data dell’operazione, il documento dovrà riportare entrambe le date.

  • Annotazione delle fatture emesse.

Alla luce del chiarimento di cui sopra, l’Agenzia ha precisato che la data della fattura elettronica riportata nel tracciato xml (ovvero, la data di effettuazione dell’operazione) è quella da riportare nel registro delle fatture emesse, anche in presenza di fattura cartacea o extra SdI. Pertanto, riprendendo gli esempi del paragrafo precedente, per una fattura emessa da un contribuente mensile l’8 Ottobre e riferita ad un’operazione del 28 Settembre, la registrazione andrà fatta entro il 15 Ottobre mentre l’IVA entrerà nella liquidazione del mese di Settembre (16 Ottobre).

  • Sanzioni.

Sempre secondo quanto stabilito nel decreto legge fiscale prima citato, dal 1 Luglio p.v scattano le sanzioni legate al mancato utilizzo della fatturazione elettronica. Infatti, fino al 30 Giugno p.v è in vigore una moratoria che opera in maniera totale in caso di emissione tardiva della fattura entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, oppure con una riduzione dell’80% in caso di emissione entro il termine di svolgimento della liquidazione IVA del periodo successivo. L’Agenzia ha precisato che:

  • Questa moratoria non ha interessato le sanzioni legate al mancato versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché quelle in materia di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registi previsti dalla legge;
  • Fino al 30 Giugno p.v, la disapplicazione/riduzione delle sanzioni si applica a tutti i contribuenti (mensili e trimestrali);
  • Per i contribuenti mensili, l’estensione fino al 30 Settembre della riduzione dell’80% si applica alle operazioni effettuate fino a quella scadenza (es, con emissione della fattura entro il 16 Novembre p.v);
  • Per i contribuenti trimestrali, il 16 Novembre p.v è il termine ultimo per poter beneficiare della sopra citata riduzione, per le irregolarità in tema di fatturazione relative al secondo trimestre 2019.

  • Esterometro

La circolare precisa che sono tenuti all’invio del cd  “esterometro”, tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ed obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI; restano quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario. La nota, inoltre, effettua degli esempi (per i quali, si rinvia alla lettura della circolare dell’Agenzia) sull’applicazione della sanzione legata al mancato invio di questa comunicazione, il cui importo è stato fissato dall’articolo 11, comma 2-quater, del d.lgs. n. 471 del 1997, in “euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”.

  • Imposta di bollo

La circolare ha ricordato che l’avvento della fatturazione elettronica non ha modificato i presupposti per l’applicazione del bollo sulle fatture, di importo sempre pari a 2€. Per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, la scadenza del termine di pagamento  è stata individuata nel giorno 20 del primo mese successivo (ossia, per l’anno in corso, il 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2019, nonché il 20 gennaio 2020). I contribuenti sono tenuti a verificare gli importi proposti dall’Agenzia (basati sui dati presenti nelle fatture inviate tramite SdI) e ad eseguire le integrazioni necessarie  (es, con i bolli dovuti per le fatture emesse extra SdI). Per il pagamento del bollo, oltre a sussistere una responsabilità in solido tra tutti i soggetti coinvolti (ossia chi forma il documento e colui che lo riceve o ne fa uso), l’assolvimento dell’imposta prescinde dalla soggettività IVA; di conseguenza, sono obbligati principali al pagamento anche coloro che non hanno tale soggettività, in quanto traslata su altri per specifica previsione di legge. E’ questo il caso del Gruppo Iva in cui il singolo membro che emette il documento, anche se sfornito di soggettività passiva, risulterà obbligato principale all’assolvimento dell’imposta ed il Gruppo che si avvalga della fattura obbligato in solido. Nell’ipotesi contraria, vale a dire di formazione del documento da parte del rappresentante del Gruppo, sarà quest’ultimo obbligato principale ed il singolo membro obbligato in solido.

Per i chiarimenti forniti sulle altre tematiche oggetto della circolare (inversione contabile ed autofatture, fatturazione in nome e per conto; conservazione e consultazione; ecc..), si rinvia alla lettura della circolare delle Entrate, disponibile in allegato alla presente nota.

Cordiali saluti

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FIS19178

Circolare Agenzia delle Entrate n.14