FIS19149 – Oggetto: Indici sintetici di affidabilità fiscale. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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15 Maggio 2019

Roma, 13 Maggio 2019

FIS19149
SM

Oggetto: Indici sintetici di affidabilità fiscale. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 Maggio 2019, sono stati affrontati una serie di aspetti legati agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale che, com’è noto, dal periodo di imposta 2018 hanno sostituito gli studi di settore anche per quanto riguarda l’autotrasporto (vedi la nota Conftrasporto FIS19043 del 19 Febbraio u.s), con l’obiettivo di premiare i contribuenti con punteggio più elevato tramite una serie di facilitazioni (esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo; riduzione dei termini per l’accertamento; esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta).

Il Provvedimento dell’Agenzia ricollega i benefici premiali ad un punteggio minimo di 8, mentre con un punteggio inferiore o uguale a 6 l’impresa sarà tenuta in considerazione nella definizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Nel dettaglio, i punteggi che fanno scattare le premialità sono i seguenti:

  1. Almeno 8, per l’esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente all’IVA, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui in riferimento alle imposte dirette e all’Irap;
  2. Almeno 8, per l’esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. Almeno 8, per l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
  4. Almeno 8,5 per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. Almeno 9, per l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative
  6. Almeno 9, per l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, allo scopo di consentire il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli ISA, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del 10 maggio 2019 è stato ridenominato il seguente codice tributo:

“6494” denominato “ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”.

Il suddetto codice tributo è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell’IVA, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, completo di allegati, è disponibile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019
/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+regime+premiale+isa

Cordiali saluti

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FIS19149