
INP19124 – Oggetto: Inps. Trasformazione contratto apprendistato primo livello in apprendistato professionalizzante. Regime contributivo
15 Aprile 2019
INT19126 – Oggetto: Austria e Autostrada del Brennero A22. Divieti integrativi di circolazione.
16 Aprile 2019Roma, 15 Aprile 2019
FIS19125
SM
Oggetto: Fattura elettronica. Versamento dell’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio (presente nel portale “Fatture e corrispettivi”, raggiungibile dal link https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/), per la verifica e il pagamento dell’imposta di bollo complessiva (nei casi in cui, ovviamente, era già dovuta ai sensi della normativa IVA, anche prima dell’avvento della fattura elettronica) per le fatture elettroniche emesse – a partire dal 1° gennaio 2019 – attraverso il Sistema di Interscambio (cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito).
Il servizio si compone di più funzionalità, per consentire quanto di seguito indicato all’utente (o suo delegato) che emette fatture nelle quali è stata inserita l’informazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo:
- Consultare, per ciascun trimestre solare – un riepilogo sintetico dei dati correlati all’imposta di bollo dovuta ovvero già pagata;
- effettuare, per ciascun elemento di riepilogo, la predisposizione del pagamento mediante calcolo dell’imposta dovuta sul numero delle fatture passibili del tributo (si considerano quelle emesse dall’utente, con stato “consegnate” o “messe a disposizione” nel trimestre). L’utente, in questa fase, ha facoltà di modificare il numero delle fatture rilevanti per il bollo e, conseguentemente, l’importo dell’imposta;
- procedere con l’invio della richiesta di addebito su un conto corrente indicato dall’utente, ovvero la predisposizione della stampa del modello F24 con i dati utili per il pagamento (modificabili dall’utente, come sopra accennato). A questo proposito, evidenziamo che con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile u.s, l’Agenzia delle Entrate ha fissato i codici tributo per i versamenti di ciascun trimestre (rispettivamente: 2521, 2522, 2523 e 2524) e, in caso di ritardo, per le sanzioni (2525) e gli interessi (2526).
Ricordiamo che le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono state disciplinate con decreto MEF del 28 dicembre u.s (di modifica dell’art.6.2 del dm 17.6.2014, sul quale vedi la nota Conftrasporto FIS19014 del 9 Gennaio u.s), il quale ha stabilito che il pagamento sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Maggiori informazioni su questo adempimento, sono disponibili alla seguente pagina internet dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate:
Cordiali saluti.
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