FIS18275 – Oggetto: Decreto fiscale. Conversione in Legge.

Palenzona, Conftrasporto: “Terzo valico, bene la scelta del Ministro Toninelli”

19 Dicembre 2018

La Commissaria Europea al commercio internazionale e il Presidente del comitato economico e sociale ospiti di Conftrasporto-Aice-Confcommercio e scuola superiore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni nella delegazione di Bruxelles

20 Dicembre 2018

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20 Dicembre 2018

Roma, 20 Dicembre 2018

FIS18275
SM

Oggetto: Decreto fiscale. Conversione in Legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 18 dicembre u.s è stata pubblicata la legge 136/2018, di conversione del decreto legge 119 del 23 Ottobre u.s, contenente disposizioni in materia fiscale e finanziaria (sul quale vedi la nota Conftrasporto NOR18236 del 31 Ottobre u.s).

Per quanto concerne l’autotrasporto, è stata confermata la disposizioni inserita all’art. 23 del testo originario del decreto che, per il 2018, incrementa di 26,4 milioni di € la dotazione finanziaria delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle cd imprese minori. Ad oggi, tuttavia, non sono ancora noti né i nuovi importi delle deduzioni né gli adempimenti necessari per beneficiarne, visto che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato le istruzioni a tal fine necessarie nonostante le ripetute sollecitazioni formulate dalle associazioni del settore, anche in occasione dell’ultimo incontro con il Viceministro Rixi del 6 Dicembre u.s.

Quanto ai contenuti del decreto scaturiti dalla legge di conversione, tra le novità inserite segnaliamo le seguenti:

  • Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art.1). La misura interessa i processi verbali consegnati entro il 24 ottobre u.s, per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap e Iva. La novità riguarda il pagamento rateizzato, possibile in 20 rate trimestrali di pari importo di cui la prima da versare entro il 31 Maggio 2019: le rate successive alla prima potranno versarsi entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, con   interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
  • Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (art.3).

La novità sulla misura (che interessa i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017), riguarda la scelta tra il pagamento del dovuto in unica soluzione (entro il 31 Luglio 2019) o il pagamento rateale: diciotto rate di cui due – scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019 –  di importo pari al 10% e le altre con scadenza 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a partire dal 2020. Inoltre, la definizione rimane efficacie anche in presenza di ritardi nei pagamenti della rata non superiore ai 5 gg. La definizione agevolata non impedisce il rilascio del DURC, ai sensi dell’art.54 del decreto legge 50/2017.

  • Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (art.6).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

Inoltre:

  • in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24.10.u.s,  le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

  • In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata.
  • Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 18 dicembre (entrata in vigore della legge di conversione), per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

  • Irregolarità formali (art.9)

Viene cancellata la dichiarazione integrativa speciale, che avrebbe consentito di correggere errori o omissioni delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 2013 e il 2017. Al suo posto è introdotta una sanatoria delle irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018: la regolarizzazione può avvenire con il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

  • Semplificazioni legate all’avvio della fatturazione elettronica e in tema di detrazione dell’Iva a credito (artt 10 – 15)

Sono state confermate le semplificazioni legate all’avvio della fatturazione elettronica e in tema di detrazione dell’Iva a credito, contenute nella versione iniziale del decreto legge (artt.dal 10 al 15), sulle quali si rinvia alla lettura della nota Conftrasporto NOR18236 del 31 Ottobre u.s.
Per quanto riguarda l’art. 15 (disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica), prevede che a partire dalle operazioni IVA 2020, l’Agenzia delle Entrate  metta a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area del proprio sito internet: i registri Iva; la liquidazione periodica Iva; la dichiarazione annuale Iva. I titolari che, anche per il tramite degli intermediari abilitati, convalideranno le informazioni proposte dall’Agenzia, saranno esentati dalla tenuta dei registri Iva.

  • Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale (art.22 bis).

Viene costituita l’Autorità di sistema portuale dello Stretto che include i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che pertanto non sono più compresi nell’ambito di operatività dell’Adsp dei Mari Tirreno e Ionio.

  • Misure in materia di trasporto merci (art.23).

Riferito, agli inizi, della conferma dello stanziamento di 26,4 milioni di euro per aumentare, nel 2018, l’importo delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd.imprese minori, la disposizione prevede anche un incremento di 5 mln, sempre per il 2018, dei fondi da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivare il trasporto merci.

  • Disposizioni urgenti in materia di circolazione (art.23 bis).

Un po’ a sorpresa, nella conversione in legge del decreto è stata inserita una norma che interviene sull’art. 193 c.d.s in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. In particolare, l’intervento ha comportato:

  • l’inserimento di un nuovo comma, il 2 bis, ai sensi del quale il soggetto che, nel biennio, sia stato sorpreso a circolare per almeno due volte con veicoli privi di copertura rca, va incontro:
    • al raddoppio della sanzione pecuniaria stabilita dal comma 2 (per cui, dovrà pagare una somma da 1698,00 € a 6792,00 €);
    • alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi;
    • alla decurtazione di cinque punti dalla patente.
  • Sempre nell’ipotesi di recidiva e in deroga al successivo comma 4 della disposizione, il pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio assicurativo per almeno 6 mesi non comporta l’immediata restituzione del veicolo all’interessato, visto che lo stesso è comunque sottoposto a fermo amministrativo per 45 gg a partire dal pagamento della sanzione. Se il conducente è anche il proprietario del mezzo, la restituzione è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro e il successivo fermo, se ricorrenti.
  • La modifica del comma 3 per cui, quando la copertura assicurativa venga riattivata entro 15 gg dalla scadenza oppure l’interessato provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo entro 30 gg dalla contestazione della violazione, la sanzione pecuniaria non viene più ridotta di ¾ ma soltanto della metà; inoltre, anche in questo caso, scatta la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Cordiali saluti.

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FIS18275

Decreto Fiscale