FIS18216 – Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel III trimestre 2018.

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Roma, 1 Ottobre 2018

FIS18216
SM

Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel III trimestre 2018.

Con nota prot. 103738/RU del 25 Settembre u.s, l’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2018 (1 Luglio /30 Settembre), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1 al 31 Ottobre p.v.

Tenuto conto del decreto legge n.193/2016 (convertito con legge 225 del 1 Dicembre 2016, in vigore dal 3 Dicembre 2016 – vedi la nota Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel III trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.

Al seguente indirizzo internet https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2018 è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, deve essere trasferita su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono  compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (vedi la nota Conftrasporto FIS17145 del 14 Giugno 2017).

Quanto alla dimostrazione dei consumi, per gli acquisti di gasolio da impianti stradali di distribuzione per i quali sia stata emessa la fattura elettronica (nonostante il rinvio dell’obbligatorietà al 1 Gennaio 2019, stabilito per questa tipologia di acquisti – vedi nota Confederale NOR18197 del 4 settembre u.s), le Dogane hanno richiamato la necessità che le targhe dei veicoli riforniti siano riportate nel predetto documento fiscale. Diversamente, per il gasolio acquistato in extra rete e stoccato dall’impresa di autotrasporto (che lo utilizza per rifornire i suoi mezzi) in un suo distributore privato, le Dogane – in risposta ad un nostro quesito – hanno già chiarito che la fattura elettronica emessa del fornitore del carburante non deve riportare gli estremi dei veicoli riforniti dal distributore, giacché questa informazione viene inserita dall’impresa nella modulistica sul recupero delle accise (vedi nota Conftrasporto FIS18182 del 25 Luglio u.s).

In merito ai crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2018, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2019 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2020.

Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A questo proposito, l’Agenzia ha ricordato che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”

Infine, sul sito internet delle Dogane (all’indirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/faq-accise) è presente una sezione FAQ accise, dove è possibile leggere anche dei chiarimenti sulle domande di recupero presentate dagli autotrasportatori.

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

FIS18216

Nota Agenzia Dogane