
FIS18098 – Oggetto: Fisco. Indici sintetici di affidabilit? fiscale (ISA). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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18 Aprile 2018Roma, 18 Aprile 2018
FIS18099
SM
Oggetto: Gasolio stoccato in cisternette prive di autorizzazione comunale. Chiarimento dell’Agenzia delle Dogane sui riflessi in materia di recupero delle accise.
Importante passo in avanti per chiarire la questione dell’ammissibilità al recupero delle accise (e, di conseguenza, dell’utilizzo in compensazione del relativo credito d’imposta), in ordine al gasolio per autotrazione regolarmente acquistato dall’impresa di autotrasporto e da quest’ultima stoccato in cisterne di capacità fino a 10 metri cubi (cd. cisternette), prive tuttavia dell’autorizzazione comunale all’installazione prevista dalla normativa regionale in materia.
Come si ricorderà, la questione è sorta l’estate scorsa in virtù di una serie di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti di imprese di autotrasporto del Nord Italia, nei quali era emersa la mancanza della predetta autorizzazione; pertanto, la Gdf aveva ritenuto illegittimo il recupero delle accise effettuato dall’impresa sul gasolio come sopra stoccato, trasmettendo di conseguenza i relativi verbali all’Agenzia delle Entrate e alla Procura della Repubblica competente (per il reato di indebita compensazione di credito non spettante, previsto dall’art. 10 quater, comma 1 del d.lgs 74/2000 per importi annui superiori a 50.000€).
Conftrasporto aveva immediatamente contestato queste conclusioni, sostenendo che la mancanza dell’autorizzazione comunale, pur configurando un illecito amministrativo da sanzionare secondo le norme vigenti, non potesse tuttavia compromettere il diritto dell’impresa ad ottenere il beneficio per gli acquisti di gasolio regolarmente comprovati da fatture.
A distanza di qualche mese è finalmente giunta la nota di chiarimento dell’Agenzia delle Dogane del 28 Marzo 2018 (prot. 35900/RU) che, di fatto, condivide il ragionamento della Confederazione, concludendo che la mancanza dell’autorizzazione comunale in esame “non produca di per se la decadenza del beneficio fiscale ed il conseguente recupero dell’imposta qualora essa non influenzi la realizzazione delle (tre) condizioni di consumo prescritte per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa”, come in appresso elencate:
- Indicazione del possesso dell’impianto di distribuzione per uso privato di capacità non superiore a 10 metri cubi, mediante compilazione del quadro B della domanda trimestrale di recupero delle accise;
- Gestione dell’impianto di distribuzione carburante nei termini fissati dalla legge regionale di competenza per l’utilizzo ad uso privato, che consenta comunque la ricostruzione dei consumi rilevanti per l’agevolazione;
- Adempimento integrale degli obblighi tributari a tutela del corretto impiego del gasolio nella destinazione d’uso agevolata.
L’esistenza di tutte queste tre condizioni, comprova “l’effettivo e regolare consumo del gasolio commerciale usato come carburante nell’esercizio dell’attività di trasporto (e) può valere a giustificare la permanenza dell’avvenuto riconoscimento del credito di accisa”.
Ovviamente, l’impresa di autotrasporto dovrà comunque regolarizzare l’impianto adeguandolo alle prescrizioni regionali in materia e, a tal fine, l’Ufficio delle Dogane provvederà a segnalare le irregolarità riscontrate all’autorità competente per i provvedimenti del caso.
Il testo della nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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