AUGURI DI BUONA PASQUA.
29 Marzo 2018Ania – Rc Auto: Ivass, premio medio in calo nel quarto trimestre a 417 euro (-0,8%). Riduzione annua 0,6% – 28/03/2018
3 Aprile 2018Roma, 29 Marzo 2018
FIS18082
SM
Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel I trimestre 2018.
Con nota prot. 35398/RU del 27 Marzo 2018, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2018 (1 Gennaio /31 Marzo), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1 Aprile al 30 Aprile p.v.
Tenuto conto del decreto legge n.193/2016 (convertito con legge 225 del 1 Dicembre 2016, in vigore dal 3 Dicembre 2016 – vedi la nota Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel I trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.
Al seguente indirizzo internet dell’Agenzia delle Dogane
(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2018), è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa all’invio telematico, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, deve essere trasferita su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (vedi la nota Conftrasporto FIS17145 del 14 Giugno 2017).
In ordine ai crediti relativi ai consumi di gasolio del IV trimestre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2019 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2020.
Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Infine, segnaliamo che l’Agenzia delle Dogane ha istituito una sezione FAQ accise, all’interno della quale sono disponibili dei chiarimenti anche in relazione alle domande di recupero presentate dagli autotrasportatori. Le FAQ sono raggiungibili dal seguente link:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/faq-accise
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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