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FIS17271
SM
Oggetto: Trattamento fiscale delle indennità erogate ai lavoratori in trasferta. Decisione delle Sezioni Unite della Cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.27093 del 15 Novembre u.s, hanno confermato la legittimità e la portata retroattiva della norma di interpretazione autentica del comma 6, art. 51 del TUIR, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori cd trasfertisti.
Come si ricorderà (vedi la nota Conftrasporto FIS16271 del 7.12.2016), l’art. 7 quinquies del d.l 193/2016, convertito con legge 225/2016, ha dettato dei criteri univoci per l’inquadramento delle somme erogate ai lavoratori in trasferta nell’ambito del regime fiscale e contributivo previsto per i cd trasfertisti (comma 6, art. 51 del TUIR, che prevede la tassazione nella misura del 50% dell’ammontare), anziché in quello più favorevole stabilito per le indennità di trasferta dal comma 5, art. 51 del TUIR.
Questi criteri, che devono essere presenti contestualmente, sono i seguenti:
- la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
La mancanza anche di una sola di queste condizioni determina l’inapplicabilità del regime dei trasferisti abituali, a vantaggio di quello previsto per le indennità di trasferta dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR; per cui le relative somme diventano imponibili, limitatamente alla parte eccedente gli importi previsti da quest’ultima norma (€.46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all’estero).
La legittimità di questa norma di interpretazione autentica, ed in particolare la sua portata retroattiva, era stata messa in dubbio da alcune pronunce successive della Cassazione, per cui si è reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, come già scritto, hanno confermato in toto la disposizione.
Ricordiamo che questa norma ha riflessi molto importanti anche per il nostro settore, tenuto conto che la mancanza della condizione di cui alla precedente lettera c), determina l’applicazione automatica del trattamento fiscale e contributivo delle indennità di trasferta stabilito dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR.
Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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