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FIS17205
SM
Oggetto: Fisco. Esenzione dall’IVA dei trasporti di beni in esportazione. Sentenza della Corte di Giustizia.
Segnaliamo un’importante Sentenza della Corte di Giustizia, del 29 Giugno 2017 (Prima Sezione), che rischia di avere effetti rilevanti anche nel nostro Paese, sulla questione della non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto direttamente connessi all’esportazione di beni fuori dalla U.E.
Com’è noto, la predetta esenzione è stata prevista dall’art. 146, par.1, lett. a), e) della direttiva U.E 2006/112, e riguarda le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori della Comunità, e le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, qualora siano direttamente connesse alle suddette cessioni; ciò al fine di garantire la tassazione esclusivamente nel luogo di consumo dei beni e servizi.
L’Italia ha recepito queste disposizioni con l’art.9, comma 1, n.2 del D.P.R 633/1972 che, secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria dell’epoca con una circolare del 1979 (n. 26/E del 3 Agosto), comprende anche i trasporti verso Paesi extracomunitari eseguiti da terzi subcontraenti (quindi, dai subvettori).
Tale esonero è ora a rischio, dopo che la Corte di Giustizia ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’art. 146 della direttiva, secondo la quale la prestazione di trasporto resa da un subvettore non può definirsi “direttamente connessa” all’esportazione del bene fuori dalla U.E come, invece, richiede espressamente la sopra citata norma. In particolare, sostiene la Corte, “l’esistenza di un rapporto diretto implica non solo che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente, a seconda del caso, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni..”. Ecco perché, conclude la Corte, “l’art.146, paragrafo 1, lett.e) della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi….relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni”.
Ad oggi non è ancora chiaro se, alla luce di questa novità, la nostra Amministrazione rivedrà il proprio orientamento sulla questione, decidendo quindi di escludere dall’esonero IVA le operazioni di trasporto di beni dall’Italia verso Paesi extra U.E eseguite mediante subvezione; ci sembra tuttavia doveroso ricordare che le Sentenze interpretative della Corte di Giustizia sono immediatamente applicabili nei singoli Stati membri, per cui difficilmente il nostro Paese potrà esimersi dall’introdurre modifiche.
Il testo della Sentenza della Corte, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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