FIS17163 – Oggetto: Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Roma, 10 Luglio 2017

FIS17163
SM

OGGETTO: Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con la Risoluzione n. 87/E del 5 Luglio u.s, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti relativi alla trasmissione telematica, alla medesima Agenzia, dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare, tra le risposte fornite dall’Agenzia segnaliamo le seguenti:

  • integrazione e rettifica della comunicazione “dati fattura”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio di una comunicazione integrativa o di rettifica della comunicazione “dati fattura”,  è consentito anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
  • invio dei dati delle fatture emesse, per “competenza”. La comunicazione dei dati delle “fatture emesse”, deve contenere le informazioni riferite a fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Ad esempio, a comunicazione relativa al primo semestre dell’anno 2017, contiene le informazioni sulle fatture emesse con data compresa nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento;
  • comunicazione dei dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori. L’Agenzia ha affermato che per le imprese di autotrasporto che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture deve far riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione verranno acquisiti dal sistema e al mittente – per motivi esclusivamente tecnici – sarà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, senza che ciò produca delle conseguenze sulle elaborazioni future;
  • comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione. Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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FIS17163

Risoluzione Agenzia Entrate