
SPE17157 – Oggetto: avvio della procedura informatica “Certificati ATP”.
28 Giugno 2017
ALB17159 – Oggetto: Pedaggi autostradali. Pubblicazione in gazzetta della delibera per la domanda riduzioni 2016.
3 Luglio 2017Roma, 28 Giugno 2017
FIS17158
SM
Oggetto: Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo del telefono cellulare anche per finalità aziendali. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017.
Con Risoluzione del 20 Giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo, da parte del dipendente, del telefono cellulare per finalità sia aziendali che private.
In particolare, la società istante proponeva di forfetizzare il rimborso di tutte le spese sostenute, nella misura del 50%, ritenendo che quest’ultimo non concorresse a determinare il reddito del lavoratore dipendente , soddisfacendo un interesse prevalentemente aziendale.
Contrariamente all’opinione della società istante, l’Agenzia ha invece concluso che il predetto rimborso forfettario contribuisce alla determinazione del reddito del lavoratore, nel rispetto del principio di onnicomprensività in base al quale: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“, costituiscono reddito imponibile per il dipendente (articolo 51, comma, 1, Tuir).
L’Agenzia ha evidenziato che le spese rimborsate forfettariamente al lavoratore rimangono escluse dalla base imponibile, solo se ciò sia stato previsto espressamente dal Legislatore; in caso contrario, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili, onde evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto – conclude l’Agenzia – la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa forfettariamente al dipendente, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del Legislatore non può escludersi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. L’Agenzia ha inoltre messo in dubbio il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro, tenuto conto che il contratto del servizio di telefonia e traffico dati era stato stipulato dal dipendente con una gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, è rimasto estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico.
Il testo della risoluzione delle entrate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :
Risoluzione Agenzia delle Entrate


