FIS17154 – Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel II trimestre 2017

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Roma, 26 Giugno 2017

FIS17154
SM

Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel II trimestre 2017

Con nota prot. 73833/RU del 22 Giugno 2017, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati  nel II trimestre 2017 (1 Aprile/30 Giugno 2017), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise potrà essere presentata a partire dal 1 Luglio fino al 31 Luglio p.v.

Tenuto conto del decreto legge n.193/2016 (convertito con legge 225 del 1 Dicembre 2016, in vigore dal 3 Dicembre 2016 – vedi la nota Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’importo rimborsabile per i consumi effettuati  nel II trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.

In ordine alla compilazione della domanda, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito internet (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore – sezione accise – benefici per il gasolio da autotrazione – benefici gasolio autotrazione II trimestre 2017), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione; il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In alternativa, all’ Ufficio delle Dogane competente può essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono  compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (vedi la nota Conftrasporto FIS17145 del 14 Giugno u.s).

In ordine ai crediti relativi ai consumi di gasolio del I trimestre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2018 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto  entro il 30 Giugno 2019.

Infine, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS17154

Nota Agenzia Entrate