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8 Maggio 2017Roma, 8 Maggio 2017
FIS17112
SM
Oggetto: Decreto legge “fiscale”. Contrasto alle compensazioni indebite. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sull’ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni in materia di visto di conformità e compensazione dei crediti tributari, previste dall’art. 3 del decreto legge n. 50 del 2017 (sul quale vedi la nota Conftrasporto NOR17109 del 3 Maggio u.s).
Ricordiamo che queste nuove disposizioni:
- hanno ridotto da 15.000 € a 5.000 € il limite della somma recuperabile con l’F24 senza obbligo di apposizione del visto di conformità (da parte di soggetti abilitati) o sottoscrizione (da parte di chi effettua il controllo contabile), sulla dichiarazione da cui emerge il credito vantato;
- in caso di inosservanza dell’obbligo, hanno previsto il recupero degli importi utilizzati indebitamente, aumentati di interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione;
- per i soggetti titolari di partita Iva, hanno previsto l’obbligo di avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensare, a prescindere dagli importi, i crediti Iva, quelli relativi alle imposte dirette e all’Irap e i crediti di importa da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La Risoluzione ha evidenziato che le nuove norme si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile u.s, data di entrata in vigore del decreto legge; per quelle antecedenti rimangono applicabili le vecchie regole, per cui devono ritenersi corrette le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzino in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni trasmesse prima di quella data per importi inferiori a 15.000 euro.
Per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
Infine, nella Risoluzione in esame si precisa che in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno 2017.
Il testo della Risoluzione è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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Risoluzione Agenzia delle Entrate


