FIS17093 – Oggetto: Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

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INT17094 – Oggetto: Austria. Integrazioni al calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti.

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Roma, 13 Aprile 2017

FIS17093
SM

Oggetto: Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Con la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in materia di produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari,  soffermandosi inoltre sulla procedura da seguire per evitare la stampa dei documenti ricevuti in formato digitale (esempio Pdf).

In particolare l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai fini tributari, per i documenti in formato elettronico privi dei requisiti informatici fin dall’origine, la risoluzione n.158/E del 2009 richiedeva la materializzazione su un supporto fisico mentre, rispetto alla conservazione, consentiva l’acquisizione dell’immagine tramite il processo di generazione dello SPOOL (o rappresentazione grafica) di stampa, purché tale immagine  rispecchiasse fedelmente il contenuto del documento.

Successivamente, l’art. 1 del dm 17 giugno 2014 ha fatto venir meno la definizione di “documento informatico fiscalmente rilevante” alla base della predetta risoluzione delle Entrate, rinviando – anche ai fini tributari – alla definizione generale di documento informatico contenuta nel C.A.D (codice dell’amministrazione digitale – d.l.g.s 82/2005), secondo la quale deve ritenersi tale qualsiasi “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti“.

Pertanto, alla luce di quest’ultimo intervento normativo, l’Agenzia ha concluso che anche dal punto di vista tributario, il “documento informatico” secondo la definizione appena vista non deve essere materializzato su supporto informatico; pertanto, “posto che il documento di cui si discute, ricevuto in formato elettronico, è da ritenersi comunque “informatico” – sia nell’ipotesi in cui il documento “digitale” cui fa riferimento l’istante sia una “fattura elettronica” sin dall’origine, sia nel caso si tratti di un documento creato e/o inviato con strumenti elettronici (ma non anche “fattura elettronica”) – non sarà necessario procedere alla sua stampa.”. Viene tuttavia precisato che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto.

Nel caso di integrazione dei documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario/committente (ad esempio, fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in regime di “REVERSE CHARGE”), l’Agenzia delle entrate (condividendo la soluzione prospettata dal contribuente) ritiene che occorra predisporre un altro documento da allegare all’immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

FIS17093

Risoluzione Agenzia Entrate 46E