FIS17085 – Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel I trimestre 2017

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Roma, 3 Aprile 2017

FIS17085
SM

Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel I trimestre 2017

Con nota prot. 38666/RU del 30 Marzo 2017, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati  nel I trimestre 2017 (1 Gennaio/31 Marzo 2017), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise potrà essere presentata entro il 2 Maggio p.v (viste le festività ricadenti nelle giornate del 30 Aprile e del 1 Maggio p.v).

Tenuto conto del decreto legge n.193/2016 (convertito con legge 225 del 1 Dicembre 2016, in vigore dal 3 Dicembre 2016 – vedi la nota Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’importo rimborsabile per i consumi effettuati  nel periodo 1 Gennaio –   31 Marzo 2017 ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.

Ricordiamo che per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 – Legge 208/2015, art.1, comma 645), la circolare puntualizza che:

  • il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva dal D.P.R 445/2000) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore;
  • fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea;
  • a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE  del 1 Ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2).

Quanto alla compilazione della domanda, l’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore – sezione accise – benefici per il gasolio da autotrazione – benefici gasolio autotrazione I trimestre 2017), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione; il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In alternativa, al competente Ufficio delle Dogane potrà essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto.

Riguardo all’Ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione, si tratta:

  • per le imprese nazionali –  l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono  compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

La nota evidenzia che per quanto concerne i crediti sorti in relazione ai consumi di gasolio del IV trimestre 2016 (1 Ottobre – 31 Dicembre), la scadenza ultima per l’utilizzo in compensazione è quella del 31 Dicembre 2018, mentre il rimborso in denaro delle eccedenze non compensate del medesimo credito dovrà essere chiesto entro il 30 Giugno 2019.

Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS17085

Nota Agenzia delle Dogane